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Online gli atti del seminario

Pubblichiamo in allegato gli atti del seminario "Carta della Terra - Biodiversità: tra etica, religione e scienza", organizzato dalla Federazione nazionale Pro Natura e tenutosi sabato 10 aprile 2010 a Fano (PU) presso l'Eremo di Monte Giove.

 

 

Nota: il file è un pdf di circa 4Mb e potrebbe richiedere qualche minuto affinché venga scaricato o visualizzato.

Giambattista Miliani, un pioniere dell’ambientalismo

E’ stata recentemente pubblicata, a cura di Bruno Bravetti, una biografia di Giambattista Miliani, che fu imprenditore nel settore cartario, uomo politico, alpinista, speleologo e ambientalista, come presidente dal 1906 della Pro Montibus et Silvis, che può essere considerata l’antesignana della Federazione nazionale Pro Natura.

Il prof. Franco Pedrotti, docente del Dipartimento di Botanica e Ecologia dell’Università di Camerino, in un convegno dedicato alle radici dell’ambientalismo tenutosi nel 1999 disse: “…se si prende in considerazione la storia dell’ambientalismo in Italia dalle origini (1888 circa) al 1970, anno mondiale per la protezione della natura voluto dall’ONU, risulta che i grandi pionieri sono: Giambattista Miliani, Luigi Parpagliolo, Renato Pampanini e pochi altri”.

 

Bruno Bravetti, Giambattista Miliani. Affinità Elettive, Ancona, 2010. Pag. 152, euro 16.

 

Preoccupazione per le trivellazioni nello Stretto di Sicilia

Riportiamo la sintesi di un documento inviato dalla Federazione nazionale Pro Natura al Presidente dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) a proposito delle numerose trivellazioni nell'area del Canale di Sicilia.

 

Le numerose trivellazioni nello Stretto di Sicilia contribuiscono a  rendere quest’area estremamente fragile elevando i rischi ambientali che potrebbero derivare da possibili incidenti, come purtroppo avvenuti nel Golfo del Messico.

Questo tratto di mare, inoltre, è soggetto ad elevato rischio sismico, fattore che aumenta ulteriormente la sua fragilità e i pericoli a cui l’intera area potrebbe andare incontro.

A rendere ancora più preoccupante una ipotesi di questo genere è che un eventuale incidente, anche di dimensioni minori, avrebbe effetti devastanti per l’intero ecosistema di quella parte di Mediterraneo con un effetto domino in gran parte di esso.

Lo Stretto di Sicilia é oggi unanimemente considerato il principale hotspot della biodiversità mediterranea. (...)

Numerosi organismi internazionali hanno riconosciuto l’importanza di questo tratto di Mediterraneo con numerosi trattati e strumenti internazionali: Countdown 2010, Convention on Biological Diversity, Mediterranean Action Plan, Convenzione di Barcellona, Direttiva Habitat, ACCOBAMS, Convenzione di Bonn, ecc.

Dalle condizioni dello Stretto di Sicilia dipende l’equilibrio di tutto il Mediterraneo; per questo motivo l’UNEP, organizzazione delle Nazioni Unite per la protezione dell’ambiente, in un meeting svoltosi ad Istanbul in Giugno, promosso dal MAP (Mediterranean Plan Action) ha indicato lo Stretto di Sicilia  come Zona di Protezione ai sensi della Convenzione di Barcellona, specificandone con apposite mappe anche i siti e i limiti delle aree dello Stretto su cui va prevista la tutela ambientale. Sia l’Italia che la Tunisia hanno firmato la Convenzione di Barcellona già dal lontano 1979, riconoscendo l’elevato valore ambientale in cui ricadono molte delle aree proposte a protezione.

A fronte di questo impegno internazionale assunto dai due Paesi, purtroppo, l’area non ha trovato fino ad oggi un livello di protezione tale da allontanare la possibilità di degrado e di pericolo. Al  contrario, numerose società di trivellazioni esplorative per la ricerca di idrocarburi si stanno affollando proprio nello Stretto, pronte ad uno sfruttamento intensivo delle risorse qualora le esplorazioni diano un risultato favorevole. (...)

Durante un incontro tenutosi ad Istanbul nel mese di Giugno 2010 gli esperti scientifici dell’UNEP e i diversi rappresentanti del Piano d’Azione Mediterraneo (MAP) hanno individuato nel Mar Mediterraneo 12 aree ritenute di elevato interesse per il mantenimento della biodiversità mediterranea, tra queste anche la piattaforma continentale Tunisina  e più specificatamente il Canale di Sicilia settentrionale, incluso il banco Avventura e i banchi limitrofi, ed il Canale di Sicilia meridionale.

Diversi paesi che vedono tratti di mare interessati da questo riconoscimento hanno avviato procedure per tradurre in normative concrete questo riconoscimento di importanza ambientale  e rendere efficace il livello di protezione. Tra questi Francia e Spagna hanno espresso la disponibilità a collaborare per la  tutela del Golfo del Leone oltre che proporre per quest’area una dichiarazione di SPAM (Area Protetta Speciale di Interesse Mediterraneo) un analogo marino alle aree continentali della Rete natura 2000; la Slovenia ha invitato i paesi che si affacciano all’Adriatico per varare misure coordinate ed unitarie allo scopo di definire una SPAM in questa regione.

I rappresentanti dei diversi paesi hanno incaricato la  Segreteria della Convenzione di Barcellona a contattare le autorità competenti di ciascun Stato, al cui interno ricadono le aree ad elevato valore naturalistico, in modo da avviare l’iter per l’istituzione di Aree Protette di Interesse Mediterraneo (SPAM).

Sulla base dei protocolli internazionali, delle raccomandazioni delle autorità scientifiche e della crescente richiesta da parte delle popolazioni che insistono in questo tratto di mare, la Federazione nazionale Pro Natura fa richiesta in modo forte di avviare tutte le procedure nazionali e internazionali affinché l’intero tratto di mare possa trovare una efficace protezione, riconoscendone l’elevato valore naturalistico ed economico, sottraendolo ai pericoli a cui un eventuale sfruttamento petrolifero inevitabilmente lo condurrebbe.

Lettera aperta per il Parco Nazionale dello Stelvio

Club Alpino Italiano-CAI,    Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi-CIPRA Internationale,    CIPRA Italia,    Dachverband für Natur- und Umweltschutz-CIPRA Südtirol,    Fondo Ambiente Italiano–FAI,    Federazione Nazionale Pro Natura,    Federparchi,    Italia Nostra,     Legambiente,    Lega Italiana Protezione Uccelli–LIPU Birdlife Italia,    Mountain Wilderness, Pro Natura [Svizzera],    Società Speleologica Italiana,    Touring Club Italiano,   World Wide Fund for nature-WWF Italia

 

 

Lettera aperta

 

 

Roma, 21 dicembre 2010               On.le Silvio Berlusconi

                                                    Presidente

                                                    Consiglio dei Ministri

 

                                                    On.le Stefania Prestigiacomo

                                                    Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

 

                                                    On.le Raffaele Fitto

                                                    Ministro degli Affari Regionali

 

                                                    Ill.mo Roberto Formigoni

                                                    Presidente

                                                    Regione Lombardia

 

                                                    Ill.mo Luis Durnwalder

                                                    Presidente

                                                    Provincia Autonoma di Bolzano

 

                                                    Ill.mo Lorenzo Dellai

                                                    Presidente

                                                    Provincia Autonoma di Trento

 

                                                                            

 

Oggetto: APPELLO per il mantenimento dell'assetto unitario del Parco Nazionale dello Stelvio

 

On.li Presidenti, On.li Ministri

Siamo estremamente preoccupati e contrariati dall'idea di un Paese che, per effetto di un decreto deciso ed approvato in modo sicuramente troppo frettoloso, decide di cancellare settantacinque anni di gestione unitaria di un patrimonionio naturalistico montano di indiscussa eccellenza e notorietà anche internazionale qual è il Parco Nazionale dello Stelvio.

Lo Stelvio è Parco Nazionale perchè rappresenta un elemento irrinunciabile del paesaggio naturale e culturale del nostro Paese, come tale esso è riferimento per l'intera comunità nazionale, ed è anche una tessera fondamentale delle aree naturali protette che compongono il sistema sovranazionale delimitato dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Alpi, che il nostro Paese, come tutti gli altri Stati dell'Arco Alpino, ha ratificato con propria legge nel 1999. La decisione di cancellare l'organismo che ne garantisce la gestione unitaria, il consorzio istituito nel 1992 tra Regione Lombardia, Province Autonome e Ministero dell'Ambiente, entro cui trovano adeguata rappresentanza le autonomie locali, le istituzioni di ricerca scientifica, i portatori di interesse ambientale, inevitabilmente segna la fine, di fatto e per decreto, di questo pezzo della storia della conservazione della natura nel nostro Paese.

Una simile decisione avrà sicuramente una ricaduta internazionale sull'immagine e sulla credibilità dell'Italia: in oltre un secolo di storia dei parchi nel nostro Continente, non è mai accaduto che un Paese cancellasse, di fatto, un Parco Nazionale: quali saranno gli effetti di una simile, grave, decisione nel rapporto, in primo luogo, con gli altri Stati Membri dell'Unione Europea?

Siamo tutti consapevoli del fatto che la vita amministrativa del Parco è stata assai difficoltosa e complicata negli ultimi decenni, e che occorra pensare ed attuare importanti riforme nell'ente per renderne l'attività più efficace ed incisiva. Ma non è pensabile che queste modifiche cancellino l'unitarietà del parco, nè che vengano assunte con atti unilaterali, senza coinvolgimento di tutte le comunità istituzionali e sociali coinvolte: questo modo di agire non solo porterà allo smembramento della più grande area protetta delle Alpi, ma

determinerà un quadro di forte criticità per quanto riguarda la tenuta istituzionale e i contenziosi aperti anche con la Corte di Giustizia Europea, specialmente sul versante lombardo del Parco: infatti, benchè l'accordo che prelude al decreto sia stato assunto dalle due Province Autonome e dal Governo, oltre metà della superficie del Parco si trova nel territorio amministrativo della Regione Lombardia, che ne subirà gli effetti senza essere stata formalmente coinvolta in alcun tavolo istituzionale.

Per queste ragioni, rivolgiamo a Voi un accorato appello affinchè le decisioni sul futuro del Parco Nazionale dello Stelvio vengano assunte non per decreto, ma all'interno di un tavolo istituzionale e di concertazione tra tutti gli attori coinvolti, con responsabilità e un impegno volto ad affrontare e risolvere davvero i problemi che oggi impediscono all'Ente Parco di essere pienamente all'altezza del proprio compito, escludendone ogni ipotesi di smembramento.

Certi di una adeguata considerazione delle istanze qui rappresentate, a nome delle nostre organizzazioni di protezione ambientale porgiamo i nostri più distinti saluti.

 

 

 

Club Alpino Italiano-CAI

Il Presidente Generale, Umberto Martini

 

Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi-CIPRA Internationale

Il Presidente, Dominik Siegrist

 

Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi-CIPRA Italia

Il Presidente, Oscar Del Barba

 

Dachverband für Natur- und Umweltschutz-CIPRA Südtirol

Il presidente, Klauspeter Dissinger

 

Fondo Ambiente Italiano–FAI,

La Presidente, Ilaria Perfetti Buitoni

La Presidente Onoraria, Giulia Maria Mozzoni Crespi

 

Federazione Nazionale Pro Natura

Il Presidente, Mauro Furlani

 

Federparchi

Il Presidente, Giampiero Sammuri

 

Italia Nostra

La Presidente, Alessandra Mottola Molfino

 

   Legambiente

Il presidente, Vittorio Cogliati Dezza

 

Lega Italiana Protezione Uccelli–LIPU Birdlife Italia

Il Presidente, Giuliano Tallone

 

Mountain Wilderness Italia

Il Portavoce Nazionale, Luigi Casanova

 

Pro Natura [Svizzera]

La Presidente, Silva Semadeni

 

Società Speleologica Italiana

Il Presidente, Giampietro Marchesi

 

Touring Club Italiano

Il Presidente, Franco Iseppi

 

World Wide Fund for nature-WWF Italia

Il Presidente, Stefano Leoni

 

Gasdotto appenninico: importanti aggiornamenti

In merito al ricorso inoltrato all’Unione Europea avverso il progetto di gasdotto appenninico della SNAM, il dottor Stefano Deliperi fornisce utili informazioni a nome del Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus.

 

Con lettera del 19 ottobre 2010 la “Commissione europea - Direzione generale Ambiente - Direzione Affari giuridici e coesione - Unità applicazione coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici” ha reso formale ricevuta del ricorso del 25 giugno 2010, inoltrato avverso il progetto SNAM del gasdotto appenninico Brindisi-Minerbio assegnando il protocollo numero CHAP(2010)03032.

In seguito riceveremo le comunicazioni sugli sviluppi degli accertamenti svolti dalla Commissione europea e sui provvedimenti conseguenziali. Nel medesimo procedimento confluiranno gli analoghi ricorsi inoltrati dai singoli cittadini (abbiamo notizia di una settantina di ricorsi) e quelli che seguiranno sul medesimo oggetto.

A breve sarà inoltrato un ricorso dal similare contenuto da parte del Comune di Città di Castello (PG) e dal Comune di L’Aquila. Auspichiamo, poi, che altri Enti locali seguano.

Come noto, è stata presentata un’interrogazione al Parlamento Europeo da parte del deputato Raul Romeva i Rueda (Gruppo Verdi) e due interrogazioni al Senato della Repubblica da parte del senatore Felice Bellisario (Gruppo I.d.V.) più altri.

La Commissione Europea chiede se desideriamo che sia resa nota l’identità dei ricorrenti. Personalmente ritengo che non vi sia alcuna remora in proposito, visto l’ampio risalto pubblico dell’iniziativa.

Gasdotto appenninico: interrogazione in Senato

Con riferimento al ricorso presentato dalle Associazioni Ambientaliste, i senatori Belisario, Giambrone, Caforio, Carlino, Di Nardo, Mascitelli, Pardi, Pedica, hanno presentato ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, un interrogazione parlamentare chiedendo:

 

“se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e se non ritengano necessario intervenire al fine di bloccare il progetto per la costruzione del gasdotto Rete Adriatica;

se non intendano verificare se la realizzazione del progetto sia compatibile con la normativa europea in ambito ambientale, nonché con la salvaguardia del territorio e l'incolumità della popolazione, ovvero quale sia il parere in merito alla compatibilità dell'opera;

se non ritengano opportuno porre in essere iniziative volte a coinvolgere fattivamente la cittadinanza interessata al fine di chiarire e rendere note le reali ricadute di tale infrastruttura ed i rischi eventualmente connessi.”

 

Sostenete la legge di iniziativa popolare che promuove gli usi intelligenti dell'energia e le fonti rinnovabili

“Sviluppo dell’effcienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima” è il titolo della proposta di legge d’iniziativa popolare promossa da numerose personalità e forze sociali, tra cui la Federazione nazionale Pro Natura e le maggiori associazioni ambientaliste.

Da metà giugno, e per sei mesi, in tutte le piazze italiane tutti i cittadini che vogliono un’Italia odierna, pulita, proiettata nel futuro possono firmare e partecipare per dare forza alla proposta di legge, il cui testo viene riportato integralmente di seguito.

 

  

Proposta di legge di iniziativa popolare

SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE

FONTI RINNOVABILI PER LA SALVAGUARDIA DEL CLIMA

 

 

TITOLO I

 

Art. 1 (Finalità).

1. La necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima e l’insieme dei cicli bio-geochimici ad esso connessi richiedono un impegno urgente per recuperare il ritardo nell’adempimento degli obblighi già previsti dall’accordo di Kyoto, dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2009/28 e ai regolamenti conseguenti al pacchetto clima, realizzare come soglia minima gli obbiettivi “20-20-20” stabiliti dall’Unione Europea e sottoscritti dall’Italia.

Tali accordi internazionali prevedono il raggiungimento entro l’anno 2020 dei seguenti obiettivi nazionali:

a) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell’economia nazionale, nessuno escluso, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria del 20% rispetto alle proiezioni al 2020;

b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 % rispetto al 2005, con esclusione delle emissioni disciplinate dal Sistema ETS – Sistema Europeo di Commercio delle Emissioni - come specificato nella decisione n°406/2009/CE del parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea e le cui riduzioni sono disciplinate dalla direttiva 2003/87 CE e successive decisioni UE;

c) raggiungimento della quota del 17 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;

d) utilizzazione nei trasporti – individuali e collettivi - di una quota del 10 % di energia da fonti rinnovabili, quali a titolo esemplificativo: biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie, metropolitane, auto elettriche;

2. La realizzazione della soglia minima di obiettivi di cui al comma 1 è una tappa importante della lotta ai cambiamenti climatici e per la sicurezza energetica attraverso l’uso di tecnologie al livello più basso possibile di carbonio e per avviare la transizione dell’Italia verso un sistema energetico sostenibile e moderno fondato su fonti rinnovabili, efficienza ed uso razionale dell’energia, superando l’uso dei combustibili fossili.

 

Art. 2 (Piano energetico ambientale nazionale).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, le Associazioni ambientaliste, l’ANCI entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Energetico Ambientale Nazionale - di seguito indicato “Piano”- redatto in conformità alle prescrizioni dell’Unione Europea. Il piano dovrà escludere l’uso del nucleare per produrre energia elettrica. Il Piano verrà presentato e discusso in una conferenza nazionale sulle politiche energetiche e ambientali.

Il Piano deve stabilire gli obiettivi energetici al 2020 e le relative tappe intermedie ed è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei termini previsti dai loro regolamenti.

2. Entro 60 giorni dall’adozione del Piano, le Regioni predispongono o adeguano i loro Piani Regionali Energetici e Ambientali che, previa discussione nelle conferenze regionali, verranno valutati e raccordati entro 30 giorni nella sede della Conferenza Stato Regioni che proporrà le eventuali variazioni ritenute concordemente necessarie per realizzare gli obiettivi nazionali che dovranno in ogni caso essere definiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Il Piano deve dare priorità alla ricerca su tutte le tecnologie energetiche, escludere l’uso del nucleare per la produzione di energia, prevedere la transizione verso un approvvigionamento energetico che contempli il superamento dell’uso del carbone e che si ponga l’obiettivo a lungo termine della produzione di energia al 100 % da fonti rinnovabili.

4. Successivamente entro il 31 marzo il Governo presenterà ogni anno un rapporto al Parlamento sull’attuazione del Piano, con relative proposte di miglioramento.

 

Art. 3 (Definizioni delle font i rinnovabili di energia).

1. Le fonti rinnovabili, che debbono essere con il risparmio energetico fondamento del piano, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.

2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non sostenibili.

3. Si intendono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio in cui vengono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità; a tale scopo con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico è prevista l’adozione entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge di specifiche linee guida per la minimizzazione dell’impatto ambientale. In particolare è da considerarsi sostenibile - se adeguatamente e correttamente realizzato – lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare termico, l’eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e - previa la certificazione prevista al successivo comma 4 - i piccoli impianti idraulici.

4. oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate nel precedente comma 3 sono ammessi al beneficio dell’incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria rilasciata dai competenti organismi e/o agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere di produzione dell’energia da biomasse con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il bio-oil, il bio-etanolo, l’ETBE e consimili.

5. In quanto risorsa limitata e pertanto preziosa, l’impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e pertanto non beneficia delle incentivazioni della presente legge.

6. In generale le biomasse debbono essere prodotte senza riduzione dell’attuale superficie forestale e agricola. E’ vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.

7. Sono escluse le incentivazioni all’energia da rifiuti tal quali contenenti una significativa frazione organica non biodegrabile, i contributi definiti cip 6.

8. I criteri per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte rinnovabile dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, sulla base di studi condotti da 3 diversi Istituti di Ricerca specializzati nella materia, di cui almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle fonti rinnovabili. Gli studi verranno pubblicati nel sito dell’Autorità.

 

Art. 4 (Riconoscimento di pubblica utilità del la produzione di energia da font i rinnovabili).

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di Comuni, Province, Regioni per l’attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nell’ambito regionale e le linee guida per l’inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui l’inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti dovranno essere sottoposti a VIA.

 

Art. 5 (Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di ritiro dell’energia definita di pubblica utilità)

1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche (elettrica, gas metano, calore per teleriscaldamento) e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.

2. Il Gestore della rete è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

Art. 6 (Certezza del diritto all’equa remunerazione).

1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il diritto ad un’equa e congrua remunerazione dell’energia prodotta.

2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e omnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall’Autorità per l’Energia e il Gas, avvalendosi del parere di 3 Istituti di ricerca come definito al comma 7 dell’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

a. diversificazione della tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;

b. taglia d’impianto di produzione con tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal successivo comma 3;

c. premiare l’innovazione tecnologica;

d. premiare la qualità ambientale degli interventi, compresa la rimozione e lo smaltimento dell’amiantoe. distinzione fra impianti nuovi, oppure rifacimenti, ampliamenti, potenziamenti;

f. concessione di benefici maggiori agli interventi in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate, aree montane.

3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas sulla base del differenziale di costo con la produzione di energia elettrica nell’anno precedente.

4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito anno per anno all’inizio dell’investimento, e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell’andamento dei costi effettivi.

 

TITOLO II

 

Art. 7 (Obiettivi di efficienza nel residenziale, nel terziario, nell’industria).

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per materia e per gli effetti economici, è definita la disciplina nazionale in materia di incentivi (certificati bianchi, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati) per realizzare efficienza energetica finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di edifici di nuova edificazione che nel caso di edifici da ristrutturare, attraverso l’utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti rinnovabili;

b) applicazione della micro-cogenerazione e trigenerazione;

c) applicazione di misure di efficienza energetica da parte delle amministrazioni pubbliche sia per il patrimonio immobiliare in proprietà che in gestione;

d) applicazione delle tecnologie informatiche (smart-grids, smart meter, smart buildings, domotica ecc.) per scopi di efficienza energetica;

e) miglioramento dell’efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica;

f) sostituzione di elettrodomestici e macchine per uffici subordinate all’acquisto di dispositivi efficienti (classe di massima efficienza);

g) sostituzione di motori elettrici più efficienti nell’industria e nell’uso civile;

h) applicazione di azionamenti (inverter) a frequenza variabile;

i) attuazione di interventi di efficientamento negli impianti ad aria compressa, sistemi di pompaggio, di ventilazione, produzione del freddo;

j) ottimizzazione energetica nell’industria dei fluidi di processo, vapore, acqua surriscaldata, forni;

k) riutilizzo delle aree di precedenti siti industriali dismessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto non destinate a verde pubblico;

l) pianificazione urbana nell’ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione energetica.

m) modifiche alla normativa vigente in materia di amministrazione condominiale per favorire le decisioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale dei singoli condomini.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono adottate le linee guida per gli Enti locali per la pianificazione del territorio nell’ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione dell’uso di energia.

 

Articolo 8 (Font i rinnovabili per la produzione di calore e freddo).

1. Il sistema di incentivazione del calore e/o del freddo prodotto da fonti rinnovabili sostenibili è basato su agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale, differenziati per fonte e per taglia, tin modo da premiare la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica, in particolare per l’energia da:

a) solare termico;

b) biomasse compreso legna da ardere, briquettes, pellets, cippato, solo se la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità;

c) geotermico per riscaldamento.

 

Articolo 9 (Biocarburanti).

1. I biocarburanti come biodiesel, bio-oil, bio-etanolo, ETBE concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, e in particolare all’obiettivo per il 2020 di utilizzare nei trasporti una quota del 10% di energia da fonti rinnovabili, comprendendo anche biogas, bio-metano, idrogeno, e l’elettricità verde utilizzata da ferrovie, metropolitane, tram, filobus ed auto elettriche.

2. Per tale scopo occorre prevedere prescrizioni per la miscelazione ai carburanti di origine fossile ed incentivi per lo sviluppo di filiere locali per la loro produzione, con priorità per gli scarti di lavorazione agro-industriali (ad esempio oli esausti) e da coltivazioni, e quando la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità con le modalità previste dalla presente legge.

 

TITOLO III

 

Articolo 10 (Sviluppo e adeguamento della rete elettrica).

1. La programmazione dell’adeguamento e dello sviluppo della rete elettrica deve essere finalizzata a favorire l’allaccio della generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili. E’ favorito in particolare lo sviluppo delle cosiddette “Smart-Grid” (reti intelligenti), degli “Smart-Meter” (contatori intelligenti) e dei sistemi d’utenza intelligenti, delle stazioni di “Smart-charging” (ricarica intelligente) delle auto elettriche, nonché l’adozione di sistemi di tariffazione volti a premiare il risparmio energetico e a indurre l’utenza ad evitare le ore di punta, favorendo lo spostamento dei consumi differibili (lavatrice, lavastoviglie ecc.) nelle ore di minore domanda elettrica.

2. Per garantire il fine di pubblica utilità e di imparzialità nella gestione, regolazione, progettazione e costruzione della rete di trasporto dell’energia elettrica in Italia, la società Terna spa è trasformata in Agenzia pubblica - con la possibilità di partecipazione delle Regioni, delle aree metropolitane - con il compito di assicurare l'immissione in rete delle energie rinnovabili in sostituzione delle centrali più obsolete ed inquinanti con particolare riferimento a quelle a carbone e a derivati del petrolio (pet-coke). Il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve servire a sostituire gradualmente l’uso dei combustibili fossili.

 

Articolo 11 (Sviluppo del teleriscaldamento).

1. E’favorito lo sviluppo della telefornitura del riscaldamento e del raffreddamento attraverso incentivi per lo sviluppo delle reti di calore e/o freddo alimentate da impianti cogenerativi e/o trigenerativi, partendo da piani calore elaborati dalle Regioni nell’ambito dei loro Piani energetici e tenendo conto della mappatura della domanda di calore e dell’offerta di fonti di calore refluo proveniente da processi industriali e da produzioni termoelettriche. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,in accordo con la Conferenza delle Regioni, definisce una normativa idonea per garantire ilrecupero degli investimenti, in particolare prevedendo certezza di allaccio - anche utilizzando incentivi - per gli utenti servibili dalla rete, da attuare entro due anni dalla data di disponibilità dell’allaccio.

 

Articolo 12 (Sviluppo di sistemi di accumulo di energia).

1. Per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia sono previsti incentivi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo d’intesa con il Ministro dell’Economia e d’intesa con la Conferenza delle Regioni. Lo sviluppo e l’incremento di sistemi di accumulo energetico consente di bilanciare la domanda e l’offerta energetica. In particolare vanno incentivati:

- sistemi idroelettrici di pompaggio, ove possibile e comunque senza danno ambientale;

- derivante dalla nuova costruzione o espansione significativa di invasi esistenti;

- sistemi di accumulo energetico ad aria compressa;

- sistemi a batteria (accumulatori elettrochimici);

- altri apparecchiature di accumulazione elettrici (Supercondensatori, sistemi a volano ecc.);

- sistemi di accumulo calore.

 

Articolo 13 (riduzione dei consumi energetici nei trasporti).

1. Gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti nel settore dei trasporti debbono prevedere:

a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica attraverso una pianificazione urbana integrata e moderna, improntata a ridurre le distanze che i cittadini devono percorrere per soddisfare le proprie esigenze quotidiane (scuola, lavoro, acquisti alimentari e di prima necessità);

b) in generale in tutte le scelte urbanistiche l’assegnazione di precedenza alla mobilità pedonale e ciclistica rispetto a quella automobilistica;

c) la chiusure alla circolazione privata di parti crescenti dei centri urbani, l’adozione di percorsi preferenziali per i mezzi pubblici e l’ottimizzazione della circolazione attraverso l’applicazione delle tecnologie informatiche;

d) un piano dei trasporti articolato per Regioni;

e) la sostituzione delle auto e dei mezzi di trasporto con mezzi meno inquinanti, con minori consumi e minori emissioni di CO2;

f) l’incentivazione commisurata all’effettivo beneficio climatico-ambientale dei mezzi di trasporto ibridi;

g) l’incentivazione di mezzi di trasporto ad emissioni zero quali i mezzi elettrici e ad idrogeno (sia pubblici che privati), prevedendo un bonus aggiuntivo per l’utilizzo (acquisto) di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate sostenibili;

h) il programma infrastrutturale per l’incremento e il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico efficiente e programmi di incentivazione per stimolare l’uso dei trasporti pubblici;

i) il programma per il recupero delle ferrovie dismesse e per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare mirato a favorire il trasporto merci intermodale e il trasporto dei pendolari su scala locale e regionale;

j) i programmi di incentivazione per lo sviluppo dell’uso delle biciclette, per la realizzazione di reti capillari di piste ciclabili adatti a garantire la sicurezza degli utenti ciclisti (compreso i minori), posteggi di scambio per biciclette e relativi sistemi di sorveglianza, ascensori e sistemi di sollevamento pubblici per agevolare la fruizione ciclistica e pedonale su percorsi caratterizzati da salite e dislivelli, realizzazione di sistemi di bike sharing e predisposizione di modalità per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

k) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, in grado di offrire una alternativa credibile e conveniente alla viabilità ordinaria su strada delle merci, per svolgere collegamenti tra il Nord e il Sud Italia e con gli altri Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo.

 

Articolo 14 (programma di interventi sugli edifici pubblici).

1. Anche in attuazione del decreto legislativo n°115 del 30/5/2008, ogni settore della pubblica amministrazione deve approntare un piano che entro 5 anni preveda la totale messa in sicurezza, il risparmio e l’efficienza energetici, l’uso delle energie rinnovabili negli edifici, attuando quanto previsto dall’Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC) e i conseguenti piani concertati . Entro 3 anni verranno adeguate le strutture scolastiche. Questi interventi verranno realizzati attraverso l’intervento di un fondo di rotazione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2. Gli obblighi e le facilitazioni del presente articolo sono estesi alle Aziende controllate da enti pubblici o concessionarie di servizi pubblici. Le Aziende debbono provvedere a utilizzare le sostanze organiche oggetto di trattamento per la generazione di biogas. Le autorità locali che sovraintendono alla concessione di queste attività devono adeguare i relativi contratti a questi vincoli pena la decadenza del contratto.

 

Articolo 15 (diagnosi energetiche).

1. E’ previsto un programma per l’incentivazione di audit energetici nel settore residenziale, industriale e nel terziario per fornire all’utenza informazioni qualificate ed imparziali sulle potenzialità di efficientamento delle strutture ed a supporto delle relative scelte di investimento. Questo intervento avviene con un contributo pubblico e l’effettuazione avviene a prezzo garantito per l’utente. A questo fine è previsto un albo regionale dei professionisti abilitati che si impegnano a rispettare le condizioni poste dal presente articolo. La procedura di qualificazione, le liste dei professionisti, le verifiche della correttezza professionale e le relative procedure di sanzionamento sono organizzate e gestite dalle agenzie locali per l’energia, in loro assenza dalle Regioni.

 

Articolo 16 (ESCO, società dei servizi energetici).

1. Con decreto il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’Economia e dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, regolamenta il settore delle ESCO (Energy Service Company). Le agenzie per l’energia degli Enti locali svolgeranno nei territori di competenza il ruolo di guida ed orientamento per il settore e potranno svolgere servizi di arbitrato qualificato tra operatori e utenti.

 

Articolo 17 (Semplificazioni).

1. In materia di autorizzazioni per interventi di efficientamento e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili occorre provvedere ad una semplificazione normativa e procedurale, in particolare per gli impianti di piccola taglia come definiti dalle linee guida di cui al precedente art.3 comma 3. A questo fine vanno adeguati i regolamenti comunali e le procedure degli altri organi pubblici. In assenza di vincoli per gli impianti solari termici e fotovoltaici di piccola taglia installati sui tetti è sufficiente una semplice comunicazione al Comune di appartenenza. Gli impianti di piccola taglia, inoltre, non saranno soggetti alla VIA (valutazione di impatto ambientale) a meno che non ubicati in aree di particolare pregio naturale e storico. Per gli impianti installati a terra e con potenza fino a 1 MW è invece richiesta la DIA e valutazione di incidenza ambientale se ricadono in aree protette SIC e ZPS.

2. Entro 180 giorni deve comunque essere emesso il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell’istanza. Quando il procedimento riguarda aree soggette a vincoli storici, ambientali, paesaggistici gli Enti preposti alla loro tutela debbono esprimere il loro parere motivato entro 60 giorni.

3. La Conferenza Stato Regioni adotterà linee guida di drastica semplificazione delle procedure e la possibilità di rigettare l’intervento solo per gravi motivi e in base al decreto di cui all’articolo 3 Le linee guida avranno valore di linee fondamentali di indirizzo per i Comuni e gli altri organi dello Stato che debbono esprimere il loro parere sulle richieste. La Conferenza deciderà le linee per la predisposizione d piani territoriali per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

TITOLO IV

 

Articolo 18 (Soppressioni).

1. Sono abrogate le norme e gli incentivi dannosi per l’ambiente e il clima, a partire dalle normative che assegnano i finanziamenti in attuazione della delibera del Comitato Interministeriale Prezzi del 29/4/1992 (G.U. 109 del 12/5/1992) e successive modifiche a favore delle assimilate e dei termovalorizzatori (CIP 6).

2. Gli strumenti urbanistici che ostacolano lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili debbono essere modificati entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge. Nei casi in cui il suddetto termine decorra inutilmente le Regioni competenti possono, previa congrua diffida, nominare un commissario ad acta per l’adeguamento degli strumenti urbanistici.

3. La riscrittura delle procedure deve favorire e stimolare l’applicazione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

4. Sono abrogati la legge 99/2009 e il relativo decreto legislativo 8/3/2010 e tutti gli atti normativi che prevedono il ritorno al nucleare in Italia.

 

Articolo 19 (Interventi diversi).

1. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo di concerto con il Ministro dell’Economia e dell’Istruzione sono definiti incentivi alla ricerca, azioni di accompagnamento, programmi di formazione finalizzati all’attuazione della presente legge a partire dalle scuole, campagne di informazione a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

 

Articolo 20 (Agenzie energetiche e sportelli locali).

1. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, viene definito un programma per la creazione ed il mantenimento di una rete capillare di agenzie regionali o locali e sportelli energetici degli Enti locali per aiutare i cittadini e le piccole imprese, per aiutare la soluzione dei contenziosi, per fornire assistenza tecnica qualificata agli enti locali nella pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici sul territorio, per promuovere l’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia e le fonti locali rinnovabili, per favorire lo sviluppo del mercato locale dei servizi energetici attraverso azioni di informazione, formazione, indirizzo, pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici a livello locale, guida, per la verifica e sorveglianza del mercato, delle ESCO, dei professionisti e degli impiantisti operanti a livello locale, per la promozione dell’attività di certificazione degli edifici e di diagnostica energetica, per l’accrescimento di competenze tecniche in materia di energia presso Enti locali e operatori, per lo sviluppo di attività di studio, ricerca ed elaborazione dati in materia energetica.

2. Le agenzie e gli sportelli locali possono avvalersi della collaborazione di Università, di centri di ricerca pubblici e privati, delle associazioni professionali e di categoria del settore.

 

Articolo 21 (Controlli).

1. Per stabilire un sistema di controlli e verifiche dotato di risorse adeguate, in particolare per assicurare l’effettiva attuazione da parte degli organi ed operatori preposti, è predisposto dal Ministro dello Sviluppo un progetto d’intesa con le Regioni.

 

Articolo 22 (Sanzioni).

1. La Conferenza Stato Regioni definisce un sistema di sanzioni efficaci ed adeguate per gli operatori inadempienti.

2. Il Governo, Le Regioni, gli Enti locali con propri atti recepiscono le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1.

 

Articolo 23 (Verifiche periodiche).

1. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia definisce con decreto, sentite le commissioni parlamentari, un sistema di verifiche periodiche con cadenza annuale dell’attuazione della presente legge, i cui risultati saranno esaminati dalla Conferenza Stato Regioni.

2. Il rapporto annuale verrà sottoposto ad un dibattito pubblico allo scopo di proporre alla Conferenza Stato Regioni di adottare o di proporre, ove non ne abbia direttamente i poteri, le misure correttive per garantire la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

 

Articolo 24 (Finanziamento).

1. E’ istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine (Tobin tax) la cui aliquota è pari all’1 per mille del valore delle transazioni effettuate. Dall’imposta sono esenti le operazioni relative a: transazioni tra Governi, transazioni intracomunitarie, esportazione o importazione di beni, manufatti, semilavorati e servizi, operazioni di cambio effettuate da persone fisiche entro il limite di 12.500 euro. Il Governo promuove un’azione a livello europeo e internazionale per realizzare i necessari accordi al fine dell’adozione di una legislazione simile. Per le transazioni con gli Stati della cosiddetta black list l’aliquota dell’imposta di bollo è decuplicata. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Economia stabilisce con DM le normative necessarie per l’attuazione dell’imposta di bollo.

2. Il gettito derivante dalla presente imposta è versato ad un fondo nazionale istituito nel bilancio del Ministero dello sviluppo per l’attuazione della presente legge.

3. Tutte le previsioni di spesa finalizzate allo sviluppo dell’energia nucleare ad uso civile sono abrogate e confluiscono nel fondo di cui al comma 2.

4. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito un fondo di rotazione di 3 miliardi di euro per gli interventi su edifici della Pubblica Amministrazione previsti dall’articolo 14 della presente legge, a partire dalle scuole e dalle strutture sanitarie. Con Decreto il Ministro dell’Economia ne stabilisce l’operatività entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei nuovi investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili previsti dalla presente legge avviene attraverso lo strumento del conto energia destinando a tale scopo la componente A3 degli oneri presenti nella bolletta elettrica e quindicon esclusione del cosiddetto CIP 6, il cui diritto all’incentivazione pubblica sotto qualunque forma è abolito.

6. Gli interventi volti a incentivare il risparmio energetico negli edifici, in particolare la detrazione fiscale al 55%, sono confermati per un minimo di 10 anni.

 

Articolo 25 (Cabina di regia).

1. E’ istituita una cabina di regia per l’attuazione della presente legge. La cabina di regia è composta da Stato, Regioni, Enti locali e si avvale del contributo delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle Università e dei centri di ricerca per questioni di specifica rilevanza tecnico scientifica.

2. La Conferenza Stato Regioni definisce la composizione della Cabina di regia senza oneri per lo Stato. Per il suo funzionamento la Cabina di regia utilizza la segreteria del CIPE.

3. La Cabina di regia provvederà alla ricognizione di tutti i contributi pubblici esistenti a qualsiasi titolo e a qualunque livello istituzionale volti ad incentivare l’uso dei combustibili fossili, sia alla produzione che al consumo, e ne proporrà al Governo le modalità di superamento e abolizione.

 

Articolo 26 (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Gasdotto appenninico: presentato il ricorso contro il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità

Le associazioni e comitati ecologisti Gruppo d’Intervento Giuridico, Comitato “No Tubo”, Federazione nazionale Pro Natura, WWF, Italia Nostra (Sezione di Pesaro e Fano), Mountain Wilderness, Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, Comitato civico Norcia per l’ambiente hanno inoltrato (27 agosto 2010) al Ministero per lo sviluppo economico (Dipartimento per l’energia) uno specifico ricorso avverso il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) per la realizzazione del gasdotto Sulmona – Foligno e della centrale di compressione di Sulmona da parte della Snam Rete Gas s.p.a.  Per opportuna conoscenza ne è stata inviata copia alla Commissione europea, ai Ministeri dell’ambiente e dei beni e attività culturali, ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche.  

 

In realtà il gasdotto è solo una parte dell’unico progetto Snam di gasdotto “Rete Adriatica” dalle caratteristiche pesantemente impattanti: una lunghezza complessiva di km. 687 (tubazione di diametro 1.200 mm. a mt. 5 di profondità, servitù di mt. 40), un unico tracciato dal Sud (Massafra, Prov. Taranto) fino all’Italia settentrionale (Minerbio, Prov. Bologna). Un progetto suddiviso in cinque tronconi (Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro; centrale di compressione Sulmona; Sulmona-Foligno; Foligno-Sestino; Sestino-Minerbio) che attraversa ben dieci Regioni (Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna), interessando aree di rilevante importanza naturalistica (3 parchi nazionali, 1 parco naturale regionale, 21 siti di importanza comunitaria), aree a gravissimo rischio sismico (Abruzzo, Umbria, Marche) e idrogeologico, senza che  sia stato effettuato un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale (direttive n. 85/337CEE e n. 97/11/CE) come richiesto da normativa e giurisprudenza comunitaria (vds. es. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07) né una procedura di valutazione ambientale strategica (direttiva n. 01/42/CE).

 

Avverso tale progetto è stato presentato ricorso alla Commissione europea (25 giugno 2010) da amministrazioni pubbliche (Province di Pesaro-Urbino e di Perugia, Comunità Montana Catria e Nerone, Comune di Gubbio), associazioni ecologiste (Gruppo d’Intervento Giuridico, Comitato “No Tubo”, Federazione nazionale Pro Natura, WWF, Italia Nostra, Mountain Wilderness, Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, Comitato civico Norcia per l’ambiente, La Lupus in Fabula) e venatorie (Arci Caccia – Perugia).

 

Non solo. Il deputato catalano Raül Romeva i Rueda, del Gruppo Verdi/A.L.E., ha presentato il 20 luglio 2010 un’interrogazione prioritaria al Parlamento europeo chiedendo quali iniziative intenda adottare la Commissione europea nei confronti del progetto Snam di gasdotto “Rete Adriatica”, evidenziando le caratteristiche di pesante impatto ambientale del progetto e chiedendo alla Commissione europea quali iniziative intenda assumere – in rispetto della normativa comunitaria – per ricondurre l’Italia alla corretta applicazione delle direttive europee in materia di valutazione di impatto ambientale (nn. 85/337/CEE e 97/11/CE), di valutazione ambientale strategica (n. 01/42/CE) e di tutela degli habitat naturali e semi-naturali (n. 92/43/CEE).

 

Una nuova importante iniziativa a sostegno delle legittime richieste di Enti locali, associazioni e comitati ecologisti nazionali e territoriali per la salvaguardia dell’Appennino, dei valori naturalistici, paesaggistici e del tessuto economico-sociale delle collettività locali interessate.

 

p. le Associazioni e Comitati ecologisti ricorrenti

Stefano Deliperi

 

Ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it

 

 

Dall'Associazione 394, associazione che raccoglie i dipendenti dei parchi nazionali, riceviamo questo appello che sottoscriviamo e appoggiamo. Appena pochi giorni fa inviammo una lettera al Ministro Stefania Prestigiacomo per denunciare il taglio di 50% d

Il 23 luglio sit-in a Roma al Ministero dell'Ambiente

 

Il popolo dei parchi scende in piazza il 23 luglio 2010, dalle ore 11.00, per manifestare contro la manovra del Governo, già approvata in Senato da pochi giorni e ora all’esame della Camera, che, tra l'altro, prevede il dimezzamento dei finanziamenti alle Aree potette nazionali.

Una scure che si abbatte sul sistema già fragile dei Parchi, causandone la totale paralisi o la chiusura della metà di essi. Un gravissimo colpo alla natura e al turismo d'Italia: fauna, paesaggio, fiumi, boschi e coste negli ultimi 24 paradisi naturali (si pensi a Gran Paradiso, Stelvio, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Sibillini, Gran Sasso, Abruzzo, Circeo, Cilento, Vesuvio, Gargano e molti altri) saranno di nuovo oggetto di speculazione e sfruttamento indiscriminato. Saranno cancellate anche le politiche ambientali richieste dall'Unione Europea. E ciò, proprio nell'Anno Internazionale della Biodiversità, la cui Strategia Nazionale riconosce il ruolo strategico dei parchi e la necessità di rafforzarli.

Tutte le Aree Protette Nazionali, pari a circa il 5% del territorio nazionale, costano oggi 50 milioni di euro, appena un caffè all'anno per ogni italiano. Ma per il Governo, evidentemente, l'ambiente, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile, temi strategici a livello mondiale, non valgono neppure questo caffè!

Per il 23 luglio le associazioni che rappresentano il mondo dei parchi (direttori, dipendenti, guide, guardia parco, educatori ambientali) e quelle ambientaliste hanno organizzato un sit-in al Ministero dell'Ambiente, per dire NO a un taglio irrazionale e indegno di un paese civile, una grave violazione di diritti costituzionali, comunitari e internazionali; perché è ora di dire basta ai continui attacchi che indeboliscono e screditano istituzioni necessarie e strategiche quali i Parchi.

 

Lo Scrigno dei Tesori naturali d'Italia, che i Parchi non sono più in grado di custodire per le future generazioni, verrà simbolicamente riconsegnato al Ministro Prestigiacomo, chiedendo:

1) che vi sia un effettivo e definitivo (e non solo sulla carta) riconoscimento delle Aree protette quali strumenti fondamentali e irrinunciabili nelle politiche ambientali;

2) che le Aree protette nazionali vengano escluse dal dimezzamento dei contributi ordinari previsto dall'art. 7 comma 24 della manovra economica (D.L. 78/20010) e vengano messi nella condizione di operare per il raggiungimento degli obiettivi strategici e nazionali e comunitari.

Possono e sono invitati a partecipare tutti, per la difesa dell'Ambiente e dei Parchi.

Seguirà aggiornamento con il programma dettagliato e di altre Associazioni invitate ad aderire.

 

UNIONE per i parchi e la natura d'Italia
394 - Associazione nazionale personale aree protette
AIDAP (Associazione Italiana Direttori e funzionari Aree Protette)
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)
AIGAP (Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette)
ISTITUTO PANGEA
WWF
MOUNTAIN WILDERNESS
PRO NATURA
ITALIA NOSTRA