“Sviluppo dell’effcienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima” è il titolo della proposta di legge d’iniziativa popolare promossa da numerose personalità e forze sociali, tra cui la Federazione nazionale Pro Natura e le maggiori associazioni ambientaliste.
Da metà giugno, e per sei mesi, in tutte le piazze italiane tutti i cittadini che vogliono un’Italia odierna, pulita, proiettata nel futuro possono firmare e partecipare per dare forza alla proposta di legge, il cui testo viene riportato integralmente di seguito.
Proposta di legge di iniziativa popolare
SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE
FONTI RINNOVABILI PER LA SALVAGUARDIA DEL CLIMA
TITOLO I
Art. 1 (Finalità).
1. La necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima e l’insieme dei cicli bio-geochimici ad esso connessi richiedono un impegno urgente per recuperare il ritardo nell’adempimento degli obblighi già previsti dall’accordo di Kyoto, dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2009/28 e ai regolamenti conseguenti al pacchetto clima, realizzare come soglia minima gli obbiettivi “20-20-20” stabiliti dall’Unione Europea e sottoscritti dall’Italia.
Tali accordi internazionali prevedono il raggiungimento entro l’anno 2020 dei seguenti obiettivi nazionali:
a) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell’economia nazionale, nessuno escluso, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria del 20% rispetto alle proiezioni al 2020;
b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 % rispetto al 2005, con esclusione delle emissioni disciplinate dal Sistema ETS – Sistema Europeo di Commercio delle Emissioni - come specificato nella decisione n°406/2009/CE del parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea e le cui riduzioni sono disciplinate dalla direttiva 2003/87 CE e successive decisioni UE;
c) raggiungimento della quota del 17 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;
d) utilizzazione nei trasporti – individuali e collettivi - di una quota del 10 % di energia da fonti rinnovabili, quali a titolo esemplificativo: biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie, metropolitane, auto elettriche;
2. La realizzazione della soglia minima di obiettivi di cui al comma 1 è una tappa importante della lotta ai cambiamenti climatici e per la sicurezza energetica attraverso l’uso di tecnologie al livello più basso possibile di carbonio e per avviare la transizione dell’Italia verso un sistema energetico sostenibile e moderno fondato su fonti rinnovabili, efficienza ed uso razionale dell’energia, superando l’uso dei combustibili fossili.
Art. 2 (Piano energetico ambientale nazionale).
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, le Associazioni ambientaliste, l’ANCI entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Energetico Ambientale Nazionale - di seguito indicato “Piano”- redatto in conformità alle prescrizioni dell’Unione Europea. Il piano dovrà escludere l’uso del nucleare per produrre energia elettrica. Il Piano verrà presentato e discusso in una conferenza nazionale sulle politiche energetiche e ambientali.
Il Piano deve stabilire gli obiettivi energetici al 2020 e le relative tappe intermedie ed è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei termini previsti dai loro regolamenti.
2. Entro 60 giorni dall’adozione del Piano, le Regioni predispongono o adeguano i loro Piani Regionali Energetici e Ambientali che, previa discussione nelle conferenze regionali, verranno valutati e raccordati entro 30 giorni nella sede della Conferenza Stato Regioni che proporrà le eventuali variazioni ritenute concordemente necessarie per realizzare gli obiettivi nazionali che dovranno in ogni caso essere definiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano deve dare priorità alla ricerca su tutte le tecnologie energetiche, escludere l’uso del nucleare per la produzione di energia, prevedere la transizione verso un approvvigionamento energetico che contempli il superamento dell’uso del carbone e che si ponga l’obiettivo a lungo termine della produzione di energia al 100 % da fonti rinnovabili.
4. Successivamente entro il 31 marzo il Governo presenterà ogni anno un rapporto al Parlamento sull’attuazione del Piano, con relative proposte di miglioramento.
Art. 3 (Definizioni delle font i rinnovabili di energia).
1. Le fonti rinnovabili, che debbono essere con il risparmio energetico fondamento del piano, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.
2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non sostenibili.
3. Si intendono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio in cui vengono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità; a tale scopo con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico è prevista l’adozione entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge di specifiche linee guida per la minimizzazione dell’impatto ambientale. In particolare è da considerarsi sostenibile - se adeguatamente e correttamente realizzato – lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare termico, l’eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e - previa la certificazione prevista al successivo comma 4 - i piccoli impianti idraulici.
4. oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate nel precedente comma 3 sono ammessi al beneficio dell’incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria rilasciata dai competenti organismi e/o agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere di produzione dell’energia da biomasse con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il bio-oil, il bio-etanolo, l’ETBE e consimili.
5. In quanto risorsa limitata e pertanto preziosa, l’impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e pertanto non beneficia delle incentivazioni della presente legge.
6. In generale le biomasse debbono essere prodotte senza riduzione dell’attuale superficie forestale e agricola. E’ vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.
7. Sono escluse le incentivazioni all’energia da rifiuti tal quali contenenti una significativa frazione organica non biodegrabile, i contributi definiti cip 6.
8. I criteri per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte rinnovabile dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, sulla base di studi condotti da 3 diversi Istituti di Ricerca specializzati nella materia, di cui almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle fonti rinnovabili. Gli studi verranno pubblicati nel sito dell’Autorità.
Art. 4 (Riconoscimento di pubblica utilità del la produzione di energia da font i rinnovabili).
1. La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di Comuni, Province, Regioni per l’attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nell’ambito regionale e le linee guida per l’inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui l’inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti dovranno essere sottoposti a VIA.
Art. 5 (Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di ritiro dell’energia definita di pubblica utilità)
1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche (elettrica, gas metano, calore per teleriscaldamento) e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.
2. Il Gestore della rete è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 6 (Certezza del diritto all’equa remunerazione).
1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il diritto ad un’equa e congrua remunerazione dell’energia prodotta.
2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e omnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall’Autorità per l’Energia e il Gas, avvalendosi del parere di 3 Istituti di ricerca come definito al comma 7 dell’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a. diversificazione della tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;
b. taglia d’impianto di produzione con tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal successivo comma 3;
c. premiare l’innovazione tecnologica;
d. premiare la qualità ambientale degli interventi, compresa la rimozione e lo smaltimento dell’amiantoe. distinzione fra impianti nuovi, oppure rifacimenti, ampliamenti, potenziamenti;
f. concessione di benefici maggiori agli interventi in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate, aree montane.
3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas sulla base del differenziale di costo con la produzione di energia elettrica nell’anno precedente.
4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito anno per anno all’inizio dell’investimento, e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell’andamento dei costi effettivi.
TITOLO II
Art. 7 (Obiettivi di efficienza nel residenziale, nel terziario, nell’industria).
1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per materia e per gli effetti economici, è definita la disciplina nazionale in materia di incentivi (certificati bianchi, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati) per realizzare efficienza energetica finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di edifici di nuova edificazione che nel caso di edifici da ristrutturare, attraverso l’utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti rinnovabili;
b) applicazione della micro-cogenerazione e trigenerazione;
c) applicazione di misure di efficienza energetica da parte delle amministrazioni pubbliche sia per il patrimonio immobiliare in proprietà che in gestione;
d) applicazione delle tecnologie informatiche (smart-grids, smart meter, smart buildings, domotica ecc.) per scopi di efficienza energetica;
e) miglioramento dell’efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica;
f) sostituzione di elettrodomestici e macchine per uffici subordinate all’acquisto di dispositivi efficienti (classe di massima efficienza);
g) sostituzione di motori elettrici più efficienti nell’industria e nell’uso civile;
h) applicazione di azionamenti (inverter) a frequenza variabile;
i) attuazione di interventi di efficientamento negli impianti ad aria compressa, sistemi di pompaggio, di ventilazione, produzione del freddo;
j) ottimizzazione energetica nell’industria dei fluidi di processo, vapore, acqua surriscaldata, forni;
k) riutilizzo delle aree di precedenti siti industriali dismessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto non destinate a verde pubblico;
l) pianificazione urbana nell’ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione energetica.
m) modifiche alla normativa vigente in materia di amministrazione condominiale per favorire le decisioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale dei singoli condomini.
2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono adottate le linee guida per gli Enti locali per la pianificazione del territorio nell’ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione dell’uso di energia.
Articolo 8 (Font i rinnovabili per la produzione di calore e freddo).
1. Il sistema di incentivazione del calore e/o del freddo prodotto da fonti rinnovabili sostenibili è basato su agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale, differenziati per fonte e per taglia, tin modo da premiare la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica, in particolare per l’energia da:
a) solare termico;
b) biomasse compreso legna da ardere, briquettes, pellets, cippato, solo se la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità;
c) geotermico per riscaldamento.
Articolo 9 (Biocarburanti).
1. I biocarburanti come biodiesel, bio-oil, bio-etanolo, ETBE concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, e in particolare all’obiettivo per il 2020 di utilizzare nei trasporti una quota del 10% di energia da fonti rinnovabili, comprendendo anche biogas, bio-metano, idrogeno, e l’elettricità verde utilizzata da ferrovie, metropolitane, tram, filobus ed auto elettriche.
2. Per tale scopo occorre prevedere prescrizioni per la miscelazione ai carburanti di origine fossile ed incentivi per lo sviluppo di filiere locali per la loro produzione, con priorità per gli scarti di lavorazione agro-industriali (ad esempio oli esausti) e da coltivazioni, e quando la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità con le modalità previste dalla presente legge.
TITOLO III
Articolo 10 (Sviluppo e adeguamento della rete elettrica).
1. La programmazione dell’adeguamento e dello sviluppo della rete elettrica deve essere finalizzata a favorire l’allaccio della generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili. E’ favorito in particolare lo sviluppo delle cosiddette “Smart-Grid” (reti intelligenti), degli “Smart-Meter” (contatori intelligenti) e dei sistemi d’utenza intelligenti, delle stazioni di “Smart-charging” (ricarica intelligente) delle auto elettriche, nonché l’adozione di sistemi di tariffazione volti a premiare il risparmio energetico e a indurre l’utenza ad evitare le ore di punta, favorendo lo spostamento dei consumi differibili (lavatrice, lavastoviglie ecc.) nelle ore di minore domanda elettrica.
2. Per garantire il fine di pubblica utilità e di imparzialità nella gestione, regolazione, progettazione e costruzione della rete di trasporto dell’energia elettrica in Italia, la società Terna spa è trasformata in Agenzia pubblica - con la possibilità di partecipazione delle Regioni, delle aree metropolitane - con il compito di assicurare l'immissione in rete delle energie rinnovabili in sostituzione delle centrali più obsolete ed inquinanti con particolare riferimento a quelle a carbone e a derivati del petrolio (pet-coke). Il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve servire a sostituire gradualmente l’uso dei combustibili fossili.
Articolo 11 (Sviluppo del teleriscaldamento).
1. E’favorito lo sviluppo della telefornitura del riscaldamento e del raffreddamento attraverso incentivi per lo sviluppo delle reti di calore e/o freddo alimentate da impianti cogenerativi e/o trigenerativi, partendo da piani calore elaborati dalle Regioni nell’ambito dei loro Piani energetici e tenendo conto della mappatura della domanda di calore e dell’offerta di fonti di calore refluo proveniente da processi industriali e da produzioni termoelettriche. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,in accordo con la Conferenza delle Regioni, definisce una normativa idonea per garantire ilrecupero degli investimenti, in particolare prevedendo certezza di allaccio - anche utilizzando incentivi - per gli utenti servibili dalla rete, da attuare entro due anni dalla data di disponibilità dell’allaccio.
Articolo 12 (Sviluppo di sistemi di accumulo di energia).
1. Per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia sono previsti incentivi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo d’intesa con il Ministro dell’Economia e d’intesa con la Conferenza delle Regioni. Lo sviluppo e l’incremento di sistemi di accumulo energetico consente di bilanciare la domanda e l’offerta energetica. In particolare vanno incentivati:
- sistemi idroelettrici di pompaggio, ove possibile e comunque senza danno ambientale;
- derivante dalla nuova costruzione o espansione significativa di invasi esistenti;
- sistemi di accumulo energetico ad aria compressa;
- sistemi a batteria (accumulatori elettrochimici);
- altri apparecchiature di accumulazione elettrici (Supercondensatori, sistemi a volano ecc.);
- sistemi di accumulo calore.
Articolo 13 (riduzione dei consumi energetici nei trasporti).
1. Gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti nel settore dei trasporti debbono prevedere:
a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica attraverso una pianificazione urbana integrata e moderna, improntata a ridurre le distanze che i cittadini devono percorrere per soddisfare le proprie esigenze quotidiane (scuola, lavoro, acquisti alimentari e di prima necessità);
b) in generale in tutte le scelte urbanistiche l’assegnazione di precedenza alla mobilità pedonale e ciclistica rispetto a quella automobilistica;
c) la chiusure alla circolazione privata di parti crescenti dei centri urbani, l’adozione di percorsi preferenziali per i mezzi pubblici e l’ottimizzazione della circolazione attraverso l’applicazione delle tecnologie informatiche;
d) un piano dei trasporti articolato per Regioni;
e) la sostituzione delle auto e dei mezzi di trasporto con mezzi meno inquinanti, con minori consumi e minori emissioni di CO2;
f) l’incentivazione commisurata all’effettivo beneficio climatico-ambientale dei mezzi di trasporto ibridi;
g) l’incentivazione di mezzi di trasporto ad emissioni zero quali i mezzi elettrici e ad idrogeno (sia pubblici che privati), prevedendo un bonus aggiuntivo per l’utilizzo (acquisto) di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate sostenibili;
h) il programma infrastrutturale per l’incremento e il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico efficiente e programmi di incentivazione per stimolare l’uso dei trasporti pubblici;
i) il programma per il recupero delle ferrovie dismesse e per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare mirato a favorire il trasporto merci intermodale e il trasporto dei pendolari su scala locale e regionale;
j) i programmi di incentivazione per lo sviluppo dell’uso delle biciclette, per la realizzazione di reti capillari di piste ciclabili adatti a garantire la sicurezza degli utenti ciclisti (compreso i minori), posteggi di scambio per biciclette e relativi sistemi di sorveglianza, ascensori e sistemi di sollevamento pubblici per agevolare la fruizione ciclistica e pedonale su percorsi caratterizzati da salite e dislivelli, realizzazione di sistemi di bike sharing e predisposizione di modalità per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
k) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, in grado di offrire una alternativa credibile e conveniente alla viabilità ordinaria su strada delle merci, per svolgere collegamenti tra il Nord e il Sud Italia e con gli altri Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo.
Articolo 14 (programma di interventi sugli edifici pubblici).
1. Anche in attuazione del decreto legislativo n°115 del 30/5/2008, ogni settore della pubblica amministrazione deve approntare un piano che entro 5 anni preveda la totale messa in sicurezza, il risparmio e l’efficienza energetici, l’uso delle energie rinnovabili negli edifici, attuando quanto previsto dall’Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC) e i conseguenti piani concertati . Entro 3 anni verranno adeguate le strutture scolastiche. Questi interventi verranno realizzati attraverso l’intervento di un fondo di rotazione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
2. Gli obblighi e le facilitazioni del presente articolo sono estesi alle Aziende controllate da enti pubblici o concessionarie di servizi pubblici. Le Aziende debbono provvedere a utilizzare le sostanze organiche oggetto di trattamento per la generazione di biogas. Le autorità locali che sovraintendono alla concessione di queste attività devono adeguare i relativi contratti a questi vincoli pena la decadenza del contratto.
Articolo 15 (diagnosi energetiche).
1. E’ previsto un programma per l’incentivazione di audit energetici nel settore residenziale, industriale e nel terziario per fornire all’utenza informazioni qualificate ed imparziali sulle potenzialità di efficientamento delle strutture ed a supporto delle relative scelte di investimento. Questo intervento avviene con un contributo pubblico e l’effettuazione avviene a prezzo garantito per l’utente. A questo fine è previsto un albo regionale dei professionisti abilitati che si impegnano a rispettare le condizioni poste dal presente articolo. La procedura di qualificazione, le liste dei professionisti, le verifiche della correttezza professionale e le relative procedure di sanzionamento sono organizzate e gestite dalle agenzie locali per l’energia, in loro assenza dalle Regioni.
Articolo 16 (ESCO, società dei servizi energetici).
1. Con decreto il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’Economia e dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, regolamenta il settore delle ESCO (Energy Service Company). Le agenzie per l’energia degli Enti locali svolgeranno nei territori di competenza il ruolo di guida ed orientamento per il settore e potranno svolgere servizi di arbitrato qualificato tra operatori e utenti.
Articolo 17 (Semplificazioni).
1. In materia di autorizzazioni per interventi di efficientamento e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili occorre provvedere ad una semplificazione normativa e procedurale, in particolare per gli impianti di piccola taglia come definiti dalle linee guida di cui al precedente art.3 comma 3. A questo fine vanno adeguati i regolamenti comunali e le procedure degli altri organi pubblici. In assenza di vincoli per gli impianti solari termici e fotovoltaici di piccola taglia installati sui tetti è sufficiente una semplice comunicazione al Comune di appartenenza. Gli impianti di piccola taglia, inoltre, non saranno soggetti alla VIA (valutazione di impatto ambientale) a meno che non ubicati in aree di particolare pregio naturale e storico. Per gli impianti installati a terra e con potenza fino a 1 MW è invece richiesta la DIA e valutazione di incidenza ambientale se ricadono in aree protette SIC e ZPS.
2. Entro 180 giorni deve comunque essere emesso il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell’istanza. Quando il procedimento riguarda aree soggette a vincoli storici, ambientali, paesaggistici gli Enti preposti alla loro tutela debbono esprimere il loro parere motivato entro 60 giorni.
3. La Conferenza Stato Regioni adotterà linee guida di drastica semplificazione delle procedure e la possibilità di rigettare l’intervento solo per gravi motivi e in base al decreto di cui all’articolo 3 Le linee guida avranno valore di linee fondamentali di indirizzo per i Comuni e gli altri organi dello Stato che debbono esprimere il loro parere sulle richieste. La Conferenza deciderà le linee per la predisposizione d piani territoriali per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.
TITOLO IV
Articolo 18 (Soppressioni).
1. Sono abrogate le norme e gli incentivi dannosi per l’ambiente e il clima, a partire dalle normative che assegnano i finanziamenti in attuazione della delibera del Comitato Interministeriale Prezzi del 29/4/1992 (G.U. 109 del 12/5/1992) e successive modifiche a favore delle assimilate e dei termovalorizzatori (CIP 6).
2. Gli strumenti urbanistici che ostacolano lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili debbono essere modificati entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge. Nei casi in cui il suddetto termine decorra inutilmente le Regioni competenti possono, previa congrua diffida, nominare un commissario ad acta per l’adeguamento degli strumenti urbanistici.
3. La riscrittura delle procedure deve favorire e stimolare l’applicazione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.
4. Sono abrogati la legge 99/2009 e il relativo decreto legislativo 8/3/2010 e tutti gli atti normativi che prevedono il ritorno al nucleare in Italia.
Articolo 19 (Interventi diversi).
1. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo di concerto con il Ministro dell’Economia e dell’Istruzione sono definiti incentivi alla ricerca, azioni di accompagnamento, programmi di formazione finalizzati all’attuazione della presente legge a partire dalle scuole, campagne di informazione a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
Articolo 20 (Agenzie energetiche e sportelli locali).
1. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, viene definito un programma per la creazione ed il mantenimento di una rete capillare di agenzie regionali o locali e sportelli energetici degli Enti locali per aiutare i cittadini e le piccole imprese, per aiutare la soluzione dei contenziosi, per fornire assistenza tecnica qualificata agli enti locali nella pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici sul territorio, per promuovere l’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia e le fonti locali rinnovabili, per favorire lo sviluppo del mercato locale dei servizi energetici attraverso azioni di informazione, formazione, indirizzo, pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici a livello locale, guida, per la verifica e sorveglianza del mercato, delle ESCO, dei professionisti e degli impiantisti operanti a livello locale, per la promozione dell’attività di certificazione degli edifici e di diagnostica energetica, per l’accrescimento di competenze tecniche in materia di energia presso Enti locali e operatori, per lo sviluppo di attività di studio, ricerca ed elaborazione dati in materia energetica.
2. Le agenzie e gli sportelli locali possono avvalersi della collaborazione di Università, di centri di ricerca pubblici e privati, delle associazioni professionali e di categoria del settore.
Articolo 21 (Controlli).
1. Per stabilire un sistema di controlli e verifiche dotato di risorse adeguate, in particolare per assicurare l’effettiva attuazione da parte degli organi ed operatori preposti, è predisposto dal Ministro dello Sviluppo un progetto d’intesa con le Regioni.
Articolo 22 (Sanzioni).
1. La Conferenza Stato Regioni definisce un sistema di sanzioni efficaci ed adeguate per gli operatori inadempienti.
2. Il Governo, Le Regioni, gli Enti locali con propri atti recepiscono le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1.
Articolo 23 (Verifiche periodiche).
1. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia definisce con decreto, sentite le commissioni parlamentari, un sistema di verifiche periodiche con cadenza annuale dell’attuazione della presente legge, i cui risultati saranno esaminati dalla Conferenza Stato Regioni.
2. Il rapporto annuale verrà sottoposto ad un dibattito pubblico allo scopo di proporre alla Conferenza Stato Regioni di adottare o di proporre, ove non ne abbia direttamente i poteri, le misure correttive per garantire la realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Articolo 24 (Finanziamento).
1. E’ istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine (Tobin tax) la cui aliquota è pari all’1 per mille del valore delle transazioni effettuate. Dall’imposta sono esenti le operazioni relative a: transazioni tra Governi, transazioni intracomunitarie, esportazione o importazione di beni, manufatti, semilavorati e servizi, operazioni di cambio effettuate da persone fisiche entro il limite di 12.500 euro. Il Governo promuove un’azione a livello europeo e internazionale per realizzare i necessari accordi al fine dell’adozione di una legislazione simile. Per le transazioni con gli Stati della cosiddetta black list l’aliquota dell’imposta di bollo è decuplicata. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Economia stabilisce con DM le normative necessarie per l’attuazione dell’imposta di bollo.
2. Il gettito derivante dalla presente imposta è versato ad un fondo nazionale istituito nel bilancio del Ministero dello sviluppo per l’attuazione della presente legge.
3. Tutte le previsioni di spesa finalizzate allo sviluppo dell’energia nucleare ad uso civile sono abrogate e confluiscono nel fondo di cui al comma 2.
4. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito un fondo di rotazione di 3 miliardi di euro per gli interventi su edifici della Pubblica Amministrazione previsti dall’articolo 14 della presente legge, a partire dalle scuole e dalle strutture sanitarie. Con Decreto il Ministro dell’Economia ne stabilisce l’operatività entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Il finanziamento dei nuovi investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili previsti dalla presente legge avviene attraverso lo strumento del conto energia destinando a tale scopo la componente A3 degli oneri presenti nella bolletta elettrica e quindicon esclusione del cosiddetto CIP 6, il cui diritto all’incentivazione pubblica sotto qualunque forma è abolito.
6. Gli interventi volti a incentivare il risparmio energetico negli edifici, in particolare la detrazione fiscale al 55%, sono confermati per un minimo di 10 anni.
Articolo 25 (Cabina di regia).
1. E’ istituita una cabina di regia per l’attuazione della presente legge. La cabina di regia è composta da Stato, Regioni, Enti locali e si avvale del contributo delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle Università e dei centri di ricerca per questioni di specifica rilevanza tecnico scientifica.
2. La Conferenza Stato Regioni definisce la composizione della Cabina di regia senza oneri per lo Stato. Per il suo funzionamento la Cabina di regia utilizza la segreteria del CIPE.
3. La Cabina di regia provvederà alla ricognizione di tutti i contributi pubblici esistenti a qualsiasi titolo e a qualunque livello istituzionale volti ad incentivare l’uso dei combustibili fossili, sia alla produzione che al consumo, e ne proporrà al Governo le modalità di superamento e abolizione.
Articolo 26 (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.