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Gasdotto appenninico: importanti aggiornamenti

In merito al ricorso inoltrato all’Unione Europea avverso il progetto di gasdotto appenninico della SNAM, il dottor Stefano Deliperi fornisce utili informazioni a nome del Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus.

 

Con lettera del 19 ottobre 2010 la “Commissione europea - Direzione generale Ambiente - Direzione Affari giuridici e coesione - Unità applicazione coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici” ha reso formale ricevuta del ricorso del 25 giugno 2010, inoltrato avverso il progetto SNAM del gasdotto appenninico Brindisi-Minerbio assegnando il protocollo numero CHAP(2010)03032.

In seguito riceveremo le comunicazioni sugli sviluppi degli accertamenti svolti dalla Commissione europea e sui provvedimenti conseguenziali. Nel medesimo procedimento confluiranno gli analoghi ricorsi inoltrati dai singoli cittadini (abbiamo notizia di una settantina di ricorsi) e quelli che seguiranno sul medesimo oggetto.

A breve sarà inoltrato un ricorso dal similare contenuto da parte del Comune di Città di Castello (PG) e dal Comune di L’Aquila. Auspichiamo, poi, che altri Enti locali seguano.

Come noto, è stata presentata un’interrogazione al Parlamento Europeo da parte del deputato Raul Romeva i Rueda (Gruppo Verdi) e due interrogazioni al Senato della Repubblica da parte del senatore Felice Bellisario (Gruppo I.d.V.) più altri.

La Commissione Europea chiede se desideriamo che sia resa nota l’identità dei ricorrenti. Personalmente ritengo che non vi sia alcuna remora in proposito, visto l’ampio risalto pubblico dell’iniziativa.

Gasdotto appenninico: interrogazione in Senato

Con riferimento al ricorso presentato dalle Associazioni Ambientaliste, i senatori Belisario, Giambrone, Caforio, Carlino, Di Nardo, Mascitelli, Pardi, Pedica, hanno presentato ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, un interrogazione parlamentare chiedendo:

 

“se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e se non ritengano necessario intervenire al fine di bloccare il progetto per la costruzione del gasdotto Rete Adriatica;

se non intendano verificare se la realizzazione del progetto sia compatibile con la normativa europea in ambito ambientale, nonché con la salvaguardia del territorio e l'incolumità della popolazione, ovvero quale sia il parere in merito alla compatibilità dell'opera;

se non ritengano opportuno porre in essere iniziative volte a coinvolgere fattivamente la cittadinanza interessata al fine di chiarire e rendere note le reali ricadute di tale infrastruttura ed i rischi eventualmente connessi.”

 

Sostenete la legge di iniziativa popolare che promuove gli usi intelligenti dell'energia e le fonti rinnovabili

“Sviluppo dell’effcienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima” è il titolo della proposta di legge d’iniziativa popolare promossa da numerose personalità e forze sociali, tra cui la Federazione nazionale Pro Natura e le maggiori associazioni ambientaliste.

Da metà giugno, e per sei mesi, in tutte le piazze italiane tutti i cittadini che vogliono un’Italia odierna, pulita, proiettata nel futuro possono firmare e partecipare per dare forza alla proposta di legge, il cui testo viene riportato integralmente di seguito.

 

  

Proposta di legge di iniziativa popolare

SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE

FONTI RINNOVABILI PER LA SALVAGUARDIA DEL CLIMA

 

 

TITOLO I

 

Art. 1 (Finalità).

1. La necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima e l’insieme dei cicli bio-geochimici ad esso connessi richiedono un impegno urgente per recuperare il ritardo nell’adempimento degli obblighi già previsti dall’accordo di Kyoto, dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2009/28 e ai regolamenti conseguenti al pacchetto clima, realizzare come soglia minima gli obbiettivi “20-20-20” stabiliti dall’Unione Europea e sottoscritti dall’Italia.

Tali accordi internazionali prevedono il raggiungimento entro l’anno 2020 dei seguenti obiettivi nazionali:

a) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell’economia nazionale, nessuno escluso, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria del 20% rispetto alle proiezioni al 2020;

b) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 % rispetto al 2005, con esclusione delle emissioni disciplinate dal Sistema ETS – Sistema Europeo di Commercio delle Emissioni - come specificato nella decisione n°406/2009/CE del parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea e le cui riduzioni sono disciplinate dalla direttiva 2003/87 CE e successive decisioni UE;

c) raggiungimento della quota del 17 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;

d) utilizzazione nei trasporti – individuali e collettivi - di una quota del 10 % di energia da fonti rinnovabili, quali a titolo esemplificativo: biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie, metropolitane, auto elettriche;

2. La realizzazione della soglia minima di obiettivi di cui al comma 1 è una tappa importante della lotta ai cambiamenti climatici e per la sicurezza energetica attraverso l’uso di tecnologie al livello più basso possibile di carbonio e per avviare la transizione dell’Italia verso un sistema energetico sostenibile e moderno fondato su fonti rinnovabili, efficienza ed uso razionale dell’energia, superando l’uso dei combustibili fossili.

 

Art. 2 (Piano energetico ambientale nazionale).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative su base nazionale, le Associazioni ambientaliste, l’ANCI entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano Energetico Ambientale Nazionale - di seguito indicato “Piano”- redatto in conformità alle prescrizioni dell’Unione Europea. Il piano dovrà escludere l’uso del nucleare per produrre energia elettrica. Il Piano verrà presentato e discusso in una conferenza nazionale sulle politiche energetiche e ambientali.

Il Piano deve stabilire gli obiettivi energetici al 2020 e le relative tappe intermedie ed è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei termini previsti dai loro regolamenti.

2. Entro 60 giorni dall’adozione del Piano, le Regioni predispongono o adeguano i loro Piani Regionali Energetici e Ambientali che, previa discussione nelle conferenze regionali, verranno valutati e raccordati entro 30 giorni nella sede della Conferenza Stato Regioni che proporrà le eventuali variazioni ritenute concordemente necessarie per realizzare gli obiettivi nazionali che dovranno in ogni caso essere definiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Il Piano deve dare priorità alla ricerca su tutte le tecnologie energetiche, escludere l’uso del nucleare per la produzione di energia, prevedere la transizione verso un approvvigionamento energetico che contempli il superamento dell’uso del carbone e che si ponga l’obiettivo a lungo termine della produzione di energia al 100 % da fonti rinnovabili.

4. Successivamente entro il 31 marzo il Governo presenterà ogni anno un rapporto al Parlamento sull’attuazione del Piano, con relative proposte di miglioramento.

 

Art. 3 (Definizioni delle font i rinnovabili di energia).

1. Le fonti rinnovabili, che debbono essere con il risparmio energetico fondamento del piano, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.

2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non sostenibili.

3. Si intendono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio in cui vengono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità; a tale scopo con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico è prevista l’adozione entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge di specifiche linee guida per la minimizzazione dell’impatto ambientale. In particolare è da considerarsi sostenibile - se adeguatamente e correttamente realizzato – lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare termico, l’eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e - previa la certificazione prevista al successivo comma 4 - i piccoli impianti idraulici.

4. oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate nel precedente comma 3 sono ammessi al beneficio dell’incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria rilasciata dai competenti organismi e/o agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere di produzione dell’energia da biomasse con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il bio-oil, il bio-etanolo, l’ETBE e consimili.

5. In quanto risorsa limitata e pertanto preziosa, l’impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e pertanto non beneficia delle incentivazioni della presente legge.

6. In generale le biomasse debbono essere prodotte senza riduzione dell’attuale superficie forestale e agricola. E’ vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.

7. Sono escluse le incentivazioni all’energia da rifiuti tal quali contenenti una significativa frazione organica non biodegrabile, i contributi definiti cip 6.

8. I criteri per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte rinnovabile dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, sulla base di studi condotti da 3 diversi Istituti di Ricerca specializzati nella materia, di cui almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle fonti rinnovabili. Gli studi verranno pubblicati nel sito dell’Autorità.

 

Art. 4 (Riconoscimento di pubblica utilità del la produzione di energia da font i rinnovabili).

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di Comuni, Province, Regioni per l’attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nell’ambito regionale e le linee guida per l’inserimento degli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui l’inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti dovranno essere sottoposti a VIA.

 

Art. 5 (Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di ritiro dell’energia definita di pubblica utilità)

1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche (elettrica, gas metano, calore per teleriscaldamento) e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.

2. Il Gestore della rete è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

Art. 6 (Certezza del diritto all’equa remunerazione).

1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il diritto ad un’equa e congrua remunerazione dell’energia prodotta.

2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e omnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall’Autorità per l’Energia e il Gas, avvalendosi del parere di 3 Istituti di ricerca come definito al comma 7 dell’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

a. diversificazione della tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;

b. taglia d’impianto di produzione con tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal successivo comma 3;

c. premiare l’innovazione tecnologica;

d. premiare la qualità ambientale degli interventi, compresa la rimozione e lo smaltimento dell’amiantoe. distinzione fra impianti nuovi, oppure rifacimenti, ampliamenti, potenziamenti;

f. concessione di benefici maggiori agli interventi in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate, aree montane.

3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas sulla base del differenziale di costo con la produzione di energia elettrica nell’anno precedente.

4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito anno per anno all’inizio dell’investimento, e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell’andamento dei costi effettivi.

 

TITOLO II

 

Art. 7 (Obiettivi di efficienza nel residenziale, nel terziario, nell’industria).

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per materia e per gli effetti economici, è definita la disciplina nazionale in materia di incentivi (certificati bianchi, agevolazioni fiscali, contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati) per realizzare efficienza energetica finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo, sia nel caso di edifici di nuova edificazione che nel caso di edifici da ristrutturare, attraverso l’utilizzo contemporaneo di sistemi passivi e di fonti rinnovabili;

b) applicazione della micro-cogenerazione e trigenerazione;

c) applicazione di misure di efficienza energetica da parte delle amministrazioni pubbliche sia per il patrimonio immobiliare in proprietà che in gestione;

d) applicazione delle tecnologie informatiche (smart-grids, smart meter, smart buildings, domotica ecc.) per scopi di efficienza energetica;

e) miglioramento dell’efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica;

f) sostituzione di elettrodomestici e macchine per uffici subordinate all’acquisto di dispositivi efficienti (classe di massima efficienza);

g) sostituzione di motori elettrici più efficienti nell’industria e nell’uso civile;

h) applicazione di azionamenti (inverter) a frequenza variabile;

i) attuazione di interventi di efficientamento negli impianti ad aria compressa, sistemi di pompaggio, di ventilazione, produzione del freddo;

j) ottimizzazione energetica nell’industria dei fluidi di processo, vapore, acqua surriscaldata, forni;

k) riutilizzo delle aree di precedenti siti industriali dismessi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto non destinate a verde pubblico;

l) pianificazione urbana nell’ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione energetica.

m) modifiche alla normativa vigente in materia di amministrazione condominiale per favorire le decisioni in materia di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, nel rispetto dei diritti della proprietà individuale dei singoli condomini.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono adottate le linee guida per gli Enti locali per la pianificazione del territorio nell’ottica della riduzione della domanda di mobilità e dell’ottimizzazione dell’uso di energia.

 

Articolo 8 (Font i rinnovabili per la produzione di calore e freddo).

1. Il sistema di incentivazione del calore e/o del freddo prodotto da fonti rinnovabili sostenibili è basato su agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale, differenziati per fonte e per taglia, tin modo da premiare la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica, in particolare per l’energia da:

a) solare termico;

b) biomasse compreso legna da ardere, briquettes, pellets, cippato, solo se la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità;

c) geotermico per riscaldamento.

 

Articolo 9 (Biocarburanti).

1. I biocarburanti come biodiesel, bio-oil, bio-etanolo, ETBE concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, e in particolare all’obiettivo per il 2020 di utilizzare nei trasporti una quota del 10% di energia da fonti rinnovabili, comprendendo anche biogas, bio-metano, idrogeno, e l’elettricità verde utilizzata da ferrovie, metropolitane, tram, filobus ed auto elettriche.

2. Per tale scopo occorre prevedere prescrizioni per la miscelazione ai carburanti di origine fossile ed incentivi per lo sviluppo di filiere locali per la loro produzione, con priorità per gli scarti di lavorazione agro-industriali (ad esempio oli esausti) e da coltivazioni, e quando la materia prima è munita di certificazione di sostenibilità con le modalità previste dalla presente legge.

 

TITOLO III

 

Articolo 10 (Sviluppo e adeguamento della rete elettrica).

1. La programmazione dell’adeguamento e dello sviluppo della rete elettrica deve essere finalizzata a favorire l’allaccio della generazione distribuita e in particolare delle fonti rinnovabili. E’ favorito in particolare lo sviluppo delle cosiddette “Smart-Grid” (reti intelligenti), degli “Smart-Meter” (contatori intelligenti) e dei sistemi d’utenza intelligenti, delle stazioni di “Smart-charging” (ricarica intelligente) delle auto elettriche, nonché l’adozione di sistemi di tariffazione volti a premiare il risparmio energetico e a indurre l’utenza ad evitare le ore di punta, favorendo lo spostamento dei consumi differibili (lavatrice, lavastoviglie ecc.) nelle ore di minore domanda elettrica.

2. Per garantire il fine di pubblica utilità e di imparzialità nella gestione, regolazione, progettazione e costruzione della rete di trasporto dell’energia elettrica in Italia, la società Terna spa è trasformata in Agenzia pubblica - con la possibilità di partecipazione delle Regioni, delle aree metropolitane - con il compito di assicurare l'immissione in rete delle energie rinnovabili in sostituzione delle centrali più obsolete ed inquinanti con particolare riferimento a quelle a carbone e a derivati del petrolio (pet-coke). Il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve servire a sostituire gradualmente l’uso dei combustibili fossili.

 

Articolo 11 (Sviluppo del teleriscaldamento).

1. E’favorito lo sviluppo della telefornitura del riscaldamento e del raffreddamento attraverso incentivi per lo sviluppo delle reti di calore e/o freddo alimentate da impianti cogenerativi e/o trigenerativi, partendo da piani calore elaborati dalle Regioni nell’ambito dei loro Piani energetici e tenendo conto della mappatura della domanda di calore e dell’offerta di fonti di calore refluo proveniente da processi industriali e da produzioni termoelettriche. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,in accordo con la Conferenza delle Regioni, definisce una normativa idonea per garantire ilrecupero degli investimenti, in particolare prevedendo certezza di allaccio - anche utilizzando incentivi - per gli utenti servibili dalla rete, da attuare entro due anni dalla data di disponibilità dell’allaccio.

 

Articolo 12 (Sviluppo di sistemi di accumulo di energia).

1. Per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia sono previsti incentivi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo d’intesa con il Ministro dell’Economia e d’intesa con la Conferenza delle Regioni. Lo sviluppo e l’incremento di sistemi di accumulo energetico consente di bilanciare la domanda e l’offerta energetica. In particolare vanno incentivati:

- sistemi idroelettrici di pompaggio, ove possibile e comunque senza danno ambientale;

- derivante dalla nuova costruzione o espansione significativa di invasi esistenti;

- sistemi di accumulo energetico ad aria compressa;

- sistemi a batteria (accumulatori elettrochimici);

- altri apparecchiature di accumulazione elettrici (Supercondensatori, sistemi a volano ecc.);

- sistemi di accumulo calore.

 

Articolo 13 (riduzione dei consumi energetici nei trasporti).

1. Gli interventi di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti nel settore dei trasporti debbono prevedere:

a) la riduzione della domanda di mobilità automobilistica attraverso una pianificazione urbana integrata e moderna, improntata a ridurre le distanze che i cittadini devono percorrere per soddisfare le proprie esigenze quotidiane (scuola, lavoro, acquisti alimentari e di prima necessità);

b) in generale in tutte le scelte urbanistiche l’assegnazione di precedenza alla mobilità pedonale e ciclistica rispetto a quella automobilistica;

c) la chiusure alla circolazione privata di parti crescenti dei centri urbani, l’adozione di percorsi preferenziali per i mezzi pubblici e l’ottimizzazione della circolazione attraverso l’applicazione delle tecnologie informatiche;

d) un piano dei trasporti articolato per Regioni;

e) la sostituzione delle auto e dei mezzi di trasporto con mezzi meno inquinanti, con minori consumi e minori emissioni di CO2;

f) l’incentivazione commisurata all’effettivo beneficio climatico-ambientale dei mezzi di trasporto ibridi;

g) l’incentivazione di mezzi di trasporto ad emissioni zero quali i mezzi elettrici e ad idrogeno (sia pubblici che privati), prevedendo un bonus aggiuntivo per l’utilizzo (acquisto) di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate sostenibili;

h) il programma infrastrutturale per l’incremento e il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico efficiente e programmi di incentivazione per stimolare l’uso dei trasporti pubblici;

i) il programma per il recupero delle ferrovie dismesse e per lo sviluppo del trasporto ferroviario, in particolare mirato a favorire il trasporto merci intermodale e il trasporto dei pendolari su scala locale e regionale;

j) i programmi di incentivazione per lo sviluppo dell’uso delle biciclette, per la realizzazione di reti capillari di piste ciclabili adatti a garantire la sicurezza degli utenti ciclisti (compreso i minori), posteggi di scambio per biciclette e relativi sistemi di sorveglianza, ascensori e sistemi di sollevamento pubblici per agevolare la fruizione ciclistica e pedonale su percorsi caratterizzati da salite e dislivelli, realizzazione di sistemi di bike sharing e predisposizione di modalità per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

k) un programma per lo sviluppo delle autostrade del mare e del cabotaggio lungocosta, in grado di offrire una alternativa credibile e conveniente alla viabilità ordinaria su strada delle merci, per svolgere collegamenti tra il Nord e il Sud Italia e con gli altri Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo.

 

Articolo 14 (programma di interventi sugli edifici pubblici).

1. Anche in attuazione del decreto legislativo n°115 del 30/5/2008, ogni settore della pubblica amministrazione deve approntare un piano che entro 5 anni preveda la totale messa in sicurezza, il risparmio e l’efficienza energetici, l’uso delle energie rinnovabili negli edifici, attuando quanto previsto dall’Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EC) e i conseguenti piani concertati . Entro 3 anni verranno adeguate le strutture scolastiche. Questi interventi verranno realizzati attraverso l’intervento di un fondo di rotazione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2. Gli obblighi e le facilitazioni del presente articolo sono estesi alle Aziende controllate da enti pubblici o concessionarie di servizi pubblici. Le Aziende debbono provvedere a utilizzare le sostanze organiche oggetto di trattamento per la generazione di biogas. Le autorità locali che sovraintendono alla concessione di queste attività devono adeguare i relativi contratti a questi vincoli pena la decadenza del contratto.

 

Articolo 15 (diagnosi energetiche).

1. E’ previsto un programma per l’incentivazione di audit energetici nel settore residenziale, industriale e nel terziario per fornire all’utenza informazioni qualificate ed imparziali sulle potenzialità di efficientamento delle strutture ed a supporto delle relative scelte di investimento. Questo intervento avviene con un contributo pubblico e l’effettuazione avviene a prezzo garantito per l’utente. A questo fine è previsto un albo regionale dei professionisti abilitati che si impegnano a rispettare le condizioni poste dal presente articolo. La procedura di qualificazione, le liste dei professionisti, le verifiche della correttezza professionale e le relative procedure di sanzionamento sono organizzate e gestite dalle agenzie locali per l’energia, in loro assenza dalle Regioni.

 

Articolo 16 (ESCO, società dei servizi energetici).

1. Con decreto il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’Economia e dell’Ambiente, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, regolamenta il settore delle ESCO (Energy Service Company). Le agenzie per l’energia degli Enti locali svolgeranno nei territori di competenza il ruolo di guida ed orientamento per il settore e potranno svolgere servizi di arbitrato qualificato tra operatori e utenti.

 

Articolo 17 (Semplificazioni).

1. In materia di autorizzazioni per interventi di efficientamento e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili occorre provvedere ad una semplificazione normativa e procedurale, in particolare per gli impianti di piccola taglia come definiti dalle linee guida di cui al precedente art.3 comma 3. A questo fine vanno adeguati i regolamenti comunali e le procedure degli altri organi pubblici. In assenza di vincoli per gli impianti solari termici e fotovoltaici di piccola taglia installati sui tetti è sufficiente una semplice comunicazione al Comune di appartenenza. Gli impianti di piccola taglia, inoltre, non saranno soggetti alla VIA (valutazione di impatto ambientale) a meno che non ubicati in aree di particolare pregio naturale e storico. Per gli impianti installati a terra e con potenza fino a 1 MW è invece richiesta la DIA e valutazione di incidenza ambientale se ricadono in aree protette SIC e ZPS.

2. Entro 180 giorni deve comunque essere emesso il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell’istanza. Quando il procedimento riguarda aree soggette a vincoli storici, ambientali, paesaggistici gli Enti preposti alla loro tutela debbono esprimere il loro parere motivato entro 60 giorni.

3. La Conferenza Stato Regioni adotterà linee guida di drastica semplificazione delle procedure e la possibilità di rigettare l’intervento solo per gravi motivi e in base al decreto di cui all’articolo 3 Le linee guida avranno valore di linee fondamentali di indirizzo per i Comuni e gli altri organi dello Stato che debbono esprimere il loro parere sulle richieste. La Conferenza deciderà le linee per la predisposizione d piani territoriali per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

TITOLO IV

 

Articolo 18 (Soppressioni).

1. Sono abrogate le norme e gli incentivi dannosi per l’ambiente e il clima, a partire dalle normative che assegnano i finanziamenti in attuazione della delibera del Comitato Interministeriale Prezzi del 29/4/1992 (G.U. 109 del 12/5/1992) e successive modifiche a favore delle assimilate e dei termovalorizzatori (CIP 6).

2. Gli strumenti urbanistici che ostacolano lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili debbono essere modificati entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge. Nei casi in cui il suddetto termine decorra inutilmente le Regioni competenti possono, previa congrua diffida, nominare un commissario ad acta per l’adeguamento degli strumenti urbanistici.

3. La riscrittura delle procedure deve favorire e stimolare l’applicazione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

4. Sono abrogati la legge 99/2009 e il relativo decreto legislativo 8/3/2010 e tutti gli atti normativi che prevedono il ritorno al nucleare in Italia.

 

Articolo 19 (Interventi diversi).

1. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo di concerto con il Ministro dell’Economia e dell’Istruzione sono definiti incentivi alla ricerca, azioni di accompagnamento, programmi di formazione finalizzati all’attuazione della presente legge a partire dalle scuole, campagne di informazione a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

 

Articolo 20 (Agenzie energetiche e sportelli locali).

1. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza delle Regioni, viene definito un programma per la creazione ed il mantenimento di una rete capillare di agenzie regionali o locali e sportelli energetici degli Enti locali per aiutare i cittadini e le piccole imprese, per aiutare la soluzione dei contenziosi, per fornire assistenza tecnica qualificata agli enti locali nella pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici sul territorio, per promuovere l’efficienza energetica, l’uso razionale dell’energia e le fonti locali rinnovabili, per favorire lo sviluppo del mercato locale dei servizi energetici attraverso azioni di informazione, formazione, indirizzo, pianificazione e contabilizzazione dei consumi energetici a livello locale, guida, per la verifica e sorveglianza del mercato, delle ESCO, dei professionisti e degli impiantisti operanti a livello locale, per la promozione dell’attività di certificazione degli edifici e di diagnostica energetica, per l’accrescimento di competenze tecniche in materia di energia presso Enti locali e operatori, per lo sviluppo di attività di studio, ricerca ed elaborazione dati in materia energetica.

2. Le agenzie e gli sportelli locali possono avvalersi della collaborazione di Università, di centri di ricerca pubblici e privati, delle associazioni professionali e di categoria del settore.

 

Articolo 21 (Controlli).

1. Per stabilire un sistema di controlli e verifiche dotato di risorse adeguate, in particolare per assicurare l’effettiva attuazione da parte degli organi ed operatori preposti, è predisposto dal Ministro dello Sviluppo un progetto d’intesa con le Regioni.

 

Articolo 22 (Sanzioni).

1. La Conferenza Stato Regioni definisce un sistema di sanzioni efficaci ed adeguate per gli operatori inadempienti.

2. Il Governo, Le Regioni, gli Enti locali con propri atti recepiscono le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1.

 

Articolo 23 (Verifiche periodiche).

1. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia definisce con decreto, sentite le commissioni parlamentari, un sistema di verifiche periodiche con cadenza annuale dell’attuazione della presente legge, i cui risultati saranno esaminati dalla Conferenza Stato Regioni.

2. Il rapporto annuale verrà sottoposto ad un dibattito pubblico allo scopo di proporre alla Conferenza Stato Regioni di adottare o di proporre, ove non ne abbia direttamente i poteri, le misure correttive per garantire la realizzazione degli obiettivi della presente legge.

 

Articolo 24 (Finanziamento).

1. E’ istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine (Tobin tax) la cui aliquota è pari all’1 per mille del valore delle transazioni effettuate. Dall’imposta sono esenti le operazioni relative a: transazioni tra Governi, transazioni intracomunitarie, esportazione o importazione di beni, manufatti, semilavorati e servizi, operazioni di cambio effettuate da persone fisiche entro il limite di 12.500 euro. Il Governo promuove un’azione a livello europeo e internazionale per realizzare i necessari accordi al fine dell’adozione di una legislazione simile. Per le transazioni con gli Stati della cosiddetta black list l’aliquota dell’imposta di bollo è decuplicata. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Economia stabilisce con DM le normative necessarie per l’attuazione dell’imposta di bollo.

2. Il gettito derivante dalla presente imposta è versato ad un fondo nazionale istituito nel bilancio del Ministero dello sviluppo per l’attuazione della presente legge.

3. Tutte le previsioni di spesa finalizzate allo sviluppo dell’energia nucleare ad uso civile sono abrogate e confluiscono nel fondo di cui al comma 2.

4. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito un fondo di rotazione di 3 miliardi di euro per gli interventi su edifici della Pubblica Amministrazione previsti dall’articolo 14 della presente legge, a partire dalle scuole e dalle strutture sanitarie. Con Decreto il Ministro dell’Economia ne stabilisce l’operatività entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei nuovi investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili previsti dalla presente legge avviene attraverso lo strumento del conto energia destinando a tale scopo la componente A3 degli oneri presenti nella bolletta elettrica e quindicon esclusione del cosiddetto CIP 6, il cui diritto all’incentivazione pubblica sotto qualunque forma è abolito.

6. Gli interventi volti a incentivare il risparmio energetico negli edifici, in particolare la detrazione fiscale al 55%, sono confermati per un minimo di 10 anni.

 

Articolo 25 (Cabina di regia).

1. E’ istituita una cabina di regia per l’attuazione della presente legge. La cabina di regia è composta da Stato, Regioni, Enti locali e si avvale del contributo delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle Università e dei centri di ricerca per questioni di specifica rilevanza tecnico scientifica.

2. La Conferenza Stato Regioni definisce la composizione della Cabina di regia senza oneri per lo Stato. Per il suo funzionamento la Cabina di regia utilizza la segreteria del CIPE.

3. La Cabina di regia provvederà alla ricognizione di tutti i contributi pubblici esistenti a qualsiasi titolo e a qualunque livello istituzionale volti ad incentivare l’uso dei combustibili fossili, sia alla produzione che al consumo, e ne proporrà al Governo le modalità di superamento e abolizione.

 

Articolo 26 (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Gasdotto appenninico: presentato il ricorso contro il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità

Le associazioni e comitati ecologisti Gruppo d’Intervento Giuridico, Comitato “No Tubo”, Federazione nazionale Pro Natura, WWF, Italia Nostra (Sezione di Pesaro e Fano), Mountain Wilderness, Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, Comitato civico Norcia per l’ambiente hanno inoltrato (27 agosto 2010) al Ministero per lo sviluppo economico (Dipartimento per l’energia) uno specifico ricorso avverso il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) per la realizzazione del gasdotto Sulmona – Foligno e della centrale di compressione di Sulmona da parte della Snam Rete Gas s.p.a.  Per opportuna conoscenza ne è stata inviata copia alla Commissione europea, ai Ministeri dell’ambiente e dei beni e attività culturali, ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche.  

 

In realtà il gasdotto è solo una parte dell’unico progetto Snam di gasdotto “Rete Adriatica” dalle caratteristiche pesantemente impattanti: una lunghezza complessiva di km. 687 (tubazione di diametro 1.200 mm. a mt. 5 di profondità, servitù di mt. 40), un unico tracciato dal Sud (Massafra, Prov. Taranto) fino all’Italia settentrionale (Minerbio, Prov. Bologna). Un progetto suddiviso in cinque tronconi (Massafra-Biccari; Biccari-Campochiaro; centrale di compressione Sulmona; Sulmona-Foligno; Foligno-Sestino; Sestino-Minerbio) che attraversa ben dieci Regioni (Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna), interessando aree di rilevante importanza naturalistica (3 parchi nazionali, 1 parco naturale regionale, 21 siti di importanza comunitaria), aree a gravissimo rischio sismico (Abruzzo, Umbria, Marche) e idrogeologico, senza che  sia stato effettuato un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale (direttive n. 85/337CEE e n. 97/11/CE) come richiesto da normativa e giurisprudenza comunitaria (vds. es. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07) né una procedura di valutazione ambientale strategica (direttiva n. 01/42/CE).

 

Avverso tale progetto è stato presentato ricorso alla Commissione europea (25 giugno 2010) da amministrazioni pubbliche (Province di Pesaro-Urbino e di Perugia, Comunità Montana Catria e Nerone, Comune di Gubbio), associazioni ecologiste (Gruppo d’Intervento Giuridico, Comitato “No Tubo”, Federazione nazionale Pro Natura, WWF, Italia Nostra, Mountain Wilderness, Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, Comitato civico Norcia per l’ambiente, La Lupus in Fabula) e venatorie (Arci Caccia – Perugia).

 

Non solo. Il deputato catalano Raül Romeva i Rueda, del Gruppo Verdi/A.L.E., ha presentato il 20 luglio 2010 un’interrogazione prioritaria al Parlamento europeo chiedendo quali iniziative intenda adottare la Commissione europea nei confronti del progetto Snam di gasdotto “Rete Adriatica”, evidenziando le caratteristiche di pesante impatto ambientale del progetto e chiedendo alla Commissione europea quali iniziative intenda assumere – in rispetto della normativa comunitaria – per ricondurre l’Italia alla corretta applicazione delle direttive europee in materia di valutazione di impatto ambientale (nn. 85/337/CEE e 97/11/CE), di valutazione ambientale strategica (n. 01/42/CE) e di tutela degli habitat naturali e semi-naturali (n. 92/43/CEE).

 

Una nuova importante iniziativa a sostegno delle legittime richieste di Enti locali, associazioni e comitati ecologisti nazionali e territoriali per la salvaguardia dell’Appennino, dei valori naturalistici, paesaggistici e del tessuto economico-sociale delle collettività locali interessate.

 

p. le Associazioni e Comitati ecologisti ricorrenti

Stefano Deliperi

 

Ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridico.blog.tiscali.it

 

 

Dall'Associazione 394, associazione che raccoglie i dipendenti dei parchi nazionali, riceviamo questo appello che sottoscriviamo e appoggiamo. Appena pochi giorni fa inviammo una lettera al Ministro Stefania Prestigiacomo per denunciare il taglio di 50% d

Il 23 luglio sit-in a Roma al Ministero dell'Ambiente

 

Il popolo dei parchi scende in piazza il 23 luglio 2010, dalle ore 11.00, per manifestare contro la manovra del Governo, già approvata in Senato da pochi giorni e ora all’esame della Camera, che, tra l'altro, prevede il dimezzamento dei finanziamenti alle Aree potette nazionali.

Una scure che si abbatte sul sistema già fragile dei Parchi, causandone la totale paralisi o la chiusura della metà di essi. Un gravissimo colpo alla natura e al turismo d'Italia: fauna, paesaggio, fiumi, boschi e coste negli ultimi 24 paradisi naturali (si pensi a Gran Paradiso, Stelvio, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Sibillini, Gran Sasso, Abruzzo, Circeo, Cilento, Vesuvio, Gargano e molti altri) saranno di nuovo oggetto di speculazione e sfruttamento indiscriminato. Saranno cancellate anche le politiche ambientali richieste dall'Unione Europea. E ciò, proprio nell'Anno Internazionale della Biodiversità, la cui Strategia Nazionale riconosce il ruolo strategico dei parchi e la necessità di rafforzarli.

Tutte le Aree Protette Nazionali, pari a circa il 5% del territorio nazionale, costano oggi 50 milioni di euro, appena un caffè all'anno per ogni italiano. Ma per il Governo, evidentemente, l'ambiente, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile, temi strategici a livello mondiale, non valgono neppure questo caffè!

Per il 23 luglio le associazioni che rappresentano il mondo dei parchi (direttori, dipendenti, guide, guardia parco, educatori ambientali) e quelle ambientaliste hanno organizzato un sit-in al Ministero dell'Ambiente, per dire NO a un taglio irrazionale e indegno di un paese civile, una grave violazione di diritti costituzionali, comunitari e internazionali; perché è ora di dire basta ai continui attacchi che indeboliscono e screditano istituzioni necessarie e strategiche quali i Parchi.

 

Lo Scrigno dei Tesori naturali d'Italia, che i Parchi non sono più in grado di custodire per le future generazioni, verrà simbolicamente riconsegnato al Ministro Prestigiacomo, chiedendo:

1) che vi sia un effettivo e definitivo (e non solo sulla carta) riconoscimento delle Aree protette quali strumenti fondamentali e irrinunciabili nelle politiche ambientali;

2) che le Aree protette nazionali vengano escluse dal dimezzamento dei contributi ordinari previsto dall'art. 7 comma 24 della manovra economica (D.L. 78/20010) e vengano messi nella condizione di operare per il raggiungimento degli obiettivi strategici e nazionali e comunitari.

Possono e sono invitati a partecipare tutti, per la difesa dell'Ambiente e dei Parchi.

Seguirà aggiornamento con il programma dettagliato e di altre Associazioni invitate ad aderire.

 

UNIONE per i parchi e la natura d'Italia
394 - Associazione nazionale personale aree protette
AIDAP (Associazione Italiana Direttori e funzionari Aree Protette)
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)
AIGAP (Associazione Italiana Guardie dei Parchi e delle Aree Protette)
ISTITUTO PANGEA
WWF
MOUNTAIN WILDERNESS
PRO NATURA
ITALIA NOSTRA

 

Appello per le Aree Protette

Dall'Associazione 394, associazione che raccoglie i dipendenti dei parchi nazionali, riceviamo questo appello che sottoscriviamo e appoggiamo. Appena pochi giorni fa inviammo una lettera al Ministro Stefania Prestigiacomo per denunciare il taglio di 50% dei fondi destinati al funzionamento dei Parchi Nazionali, delle riserve e delle aree protette in generale, previsto dalla manovra finanziaria. Evidentemente, purtroppo, il peso politico del Ministero dell'Ambiente e l'attenzione del Governo nei confronti  delle aree protette è tale per cui il taglio previsto è rimasto inalterato nella sua dimensione. Tutto ciò accade nell'anno che la Comunità Internazionale ha dedicato alla tutela della Biodiversità e di cui troppo spesso si parla senza far seguire scelte politiche e comportamenti adeguati affinché la biodiversità sia effettivamente tutelata.

 

 

Cari amici,

le martoriate vicende delle aree protette nazionali, che si trascinano ormai da diversi anni, sembrano ormai essere giunte ad un triste epilogo: la manovra approvata ieri in Senato prevede, infatti, il taglio del 50% dei contributi ordinari agli enti vigilati dai ministeri e, quindi, anche a tutte le aree protette nazionali (Riserve, Parchi Nazionali e Aree marine protette). Il dimezzamento dei finanziamenti comprometterà  totalmente il funzionamento di enti che operano già con scarsissime risorse, umane e finanziarie. Né avrebbe senso, come viene ventilato, rendere i parchi economicamente autosufficienti: ciò non avviene nemmeno per la Cappella Sistina o gli Uffizi (per non dire del Parco dello Yellowstone).

Tutte le riserve e i parchi nazionali costano oggi, infatti, appena un caffè all'anno per ogni italiano. Un costo irrisorio quindi ma che, non senza problemi, consente di attuare fondamentali politiche, anche comunitarie, di conservazione e sviluppo sostenibile nei luoghi di maggior pregio ambientale d'Italia. Non una spesa passiva, quindi, bensì un investimento in grado di generare un significativo indotto principalmente legato al turismo e di cofinanziare importanti progetti comunitari, facendo giungere cospicue somme di denaro nel nostro Paese.

I parchi esisteranno pertanto solo sulla carta oppure, come ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, si sarà costretti a chiuderne la metà per consentire agli altri di sopravvivere. Quali saranno, allora, le conseguenze?

La fauna, i boschi, il paesaggio, le coste e l'acqua nelle aree naturalisticamente più importanti d'Italia (si pensi a Stelvio,  Dolomiti Bellunesi, Cilento, Gran Sasso, Abruzzo, Sibillini, Gran Paradiso, Foreste Casentinesi, Gargano, Arcipelago Toscano, Aspromonte e molte altre) saranno esposte al saccheggio di speculatori e potenti multinazionali, nonché di bracconieri ed ecomafie. Il turismo calerà. Numerosi animali  già a rischio come l'orso bruno, il camoscio appenninico, la lontra e il capriolo italico, saranno molto più soggetti al rischio di estinzione. Si aprirebbero altre pesanti procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea.

Nelle ultime settimane c'è stata una mobilitazione delle associazioni e di singoli parchi, ma non è stato sufficiente: il Ministro, nonostante le rassicurazioni anche a mezzo stampa, non è riuscita a far modificare la manovra di "solidarietà e responsabilità", come l'ha definita ieri Tremonti, che, proprio nell'Anno internazionale per la Biodiversità, cancella di fatto anche i parchi nazionali.

 

L'Associazione "394" del personale delle aree protette ha deciso di testimoniare questo momento gravissimo per i parchi nazionali con un sit-in/presidio a Roma venerdì 23 luglio, con modalità in corso di definizione.

Per maggiori informazioni: http://www.associazione394.it.

 

Il cunicolo geognostico del TAV Torino-Lione

WWF Italia, Pro Natura, Legambiente, Italia Nostra

 

Alta Velocità Torino-Lione

CON LA V.I.A. SUL CUNICOLO DE LA MADDALENA SI PARTE MALE

GLI AMBIENTALISTI CONTESTANO IL PROGETTO LTF E LA LEGGE OBIETTIVO

 

Le associazioni ambientaliste  WWF Italia, Pro Natura, Legambiente e Italia Nostra ritengono non valida la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per il cosiddetto cunicolo esplorativo La Maddalena, collegato alla realizzazione della nuova Linea ad AV/AC Torino-Lione.

 

Gli ambientalisti ritengono che il Governo abbia compiuto un passo falso che rischia di avallare procedure falsate e scontentare l’Europa.

 

Le associazioni  contestano che: a) questo intervento possa essere separato dalla valutazione del tunnel di base;  b) la qualità della progettazione di LTF SAS (società pubblica italo-francese incaricata della realizzazione del tunnel); c) il reinserimento dell’intervento di autorità nella Legge obiettivo, che emargina i Comuni e cittadini, nonostante gli impegni assunti sin dal 2005 con gli enti locali della Val Susa e con l’Europa dal 2007. 

Su tutti questi aspetti le associazioni ambientaliste hanno intenzione di avviare iniziative nei confronti dell’Europa e di ricorrere alla giustizia amministrativa

Questi i punti salienti delle Osservazioni inviate dalle associazioni ambientaliste oggi 15 luglio (nei termini previsti per legge) ai Ministeri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attività culturali, nell’ambito della procedura VIA.

 

Le associazioni hanno formato un gruppo di lavoro di 13 esperti, che in  due mesi ha rilevato ben 58 tra carenze, elusioni ed omissioni presenti nella documentazione redatta da LTF SAS, nell’ambito della procedura di VIA in questione che, ad avviso dei sottoscritti, non consentono di considerare tale documentazione rispondente agli standard per la progettazione e agli standard richiesti per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale per le “infrastrutture strategiche” stabiliti nel Codice appalti (Dlgs n. 163/2006), nonché, spesso, alla stessa normativa regionale vigente in Piemonte.

 

Nelle Osservazioni, inviate oggi, le associazioni ambientaliste:

-          ritengono la procedura sul c.d. cunicolo esplorativo La Maddalena invalida perché riguardante non approfondimenti geognostici, di cui al c. 9 dell’art. 165 del Codice Appalti, ma parte esecutiva di un intervento (discenderia/galleria di servizio) strettamente funzionale all’operatività del tunnel di base ancora non progettato e, quindi, da trattare in un’unica procedura di VIA riguardante l’intera linea ad AV/AC Torino-Lione;

-          valutano che il grado di definizione del progetto in esame non possa essere in alcun modo considerarsi definitivo, ai sensi dell’art. 166 del Codice Appalti e della Sezione Terza del regolamento sugli appalti, ma sia a malapena, viste le numerose lacune ed omissioni, da considerarsi un progetto preliminare;

-          contestano, alla luce del percorso amministrativo, tecnico ed istituzionale che discende dall’Accordo di Palazzo Chigi del dicembre 2005 e che è stato comunicato ufficialmente anche alla Commissione europea nel luglio 2007, che LTF SAS, con l’avallo del Governo, faccia ricorso alle procedure speciali derivanti dalla Legge obiettivo, dal cui perimetro il progetto in esame era uscito. Procedure che non garantiscono una corretta informazione e partecipazione dei cittadini e relegano gli enti locali ad una funzione puramente esecutiva delle decisioni e direttive governative.

 

 

Attivato dall’ISPRA un progetto di studio del Fratino sulla costa adriatica

Sull’onda di un’esperienza pilota avviata in Abruzzo, il Centro nazionale di Inanellamento dell’ISPRA (ex INFS) ha deciso di coordinare un progetto simultaneo di inanellamento di coppie in riproduzione di Fratino (Charadrius alexandrinus) con anelli visibili a distanza.

Si tratta della prima esperienza su larga scala, anche se limitata nel numero di esemplari marcabili, in quanto coinvolge nella stagione riproduttiva 2010 la costa adriatica centro settentrionale, dall’Abruzzo, appunto, al Veneto, con un approccio di rete.

Ogni Regione ha a disposizione 20 anelli colorati, riportanti una sigla alfabetica di due lettere; in Abruzzo gli anelli disponibili sono 40 e per la prima volta, in via sperimentale, in quella regione 20 degli esemplari marcati sono stati dotati anche di data logger, sorta di minuscoli chip in grado di memorizzare gli spostamenti compiuti dagli individui che li “indossano”.

L’ambizioso obiettivo di questa delicata sperimentazione (l’impatto dei data logger va valutato con estrema cautela) è l’acquisizione di dati concreti sui reali movimenti effettuati dalla specie in Italia e, soprattutto, raccogliere elementi che consentano di capire la portata del fenomeno di dispersione riproduttiva che la interessa.

Piccolo limicolo che predilige i litorali sabbiosi e le zone barenali, il fratino infatti è sempre più minacciato dalla progressiva antropizzazione degli arenili, a partire dalla loro pulizia meccanizzata che, se non regolamentata, ne distrugge sistematicamente i nidi, costruiti già da fine marzo - aprile direttamente sulla sabbia, senza sostanzialmente alcuna protezione se non la capacità mimetica. Forte rischio aggiuntivo è rappresentato dal continuo disturbo arrecato dalle persone che frequentano le spiagge sin dai primi tepori primaverili, spesso con cani non trattenuti a guinzaglio.

In situazioni particolari anche la predazione, soprattutto da parte delle cornacchie, assume caratteri   rilevanti.

Nelle Regioni settentrionali la popolazione nidificante ha subito un preoccupante declino negli ultimi decenni e dappertutto, proprio per i motivi sopra accennati, il successo riproduttivo è talmente modesto da rendere necessario inquadrare al meglio i fattori condizionanti in vista dello sviluppo di misure di salvaguardia, niente affatto semplici da progettare in situazioni di sfruttamento estremo di un turismo balneare non sensibilizzato. Alcuni indizi fanno ritenere che, dopo i primi infruttuosi tentativi di riprodursi, le coppie disertino gli abituali siti di nidificazione, ma non si conoscono ancora le modalità con cui avviene questa dispersione.

Nelle Marche la popolazione nidificante si è stabilizzata ultimamente su un numero complessivo di coppie che frequenta gli unici due siti accertati (Litorale di Senigallia e Lido di Fermo), che si aggira tra le 15 e le 20.

In Abruzzo sono stati di recente individuati due siti piuttosto importanti.

Le osservazioni effettuate a seguito di questo primo anno di sperimentazione iniziano già ad apportare indicazioni interessanti, che si incrementeranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi, fornendo anche la possibilità di accertare l’ipotizzata sedentarietà di alcuni esemplari.

Sarebbe auspicabile che anche le Amministrazioni imparassero ad apprezzare l’importanza della specie, non solo da un punto di vista meramente naturalistico ma anche nell’ottica di un’offerta turistica di qualità, inserendo ad esempio la presenza del fratino, o di altri indicatori biologici, e la capacità di mantenere un ambiente litoraneo idoneo alla loro conservazione, fra i parametri di valutazione di qualità delle aree balneari quali la Bandiera Blu.

 

Sostenere le rinnovabili, non le speculazioni

Roma, 24 giugno 2010. Le Associazioni ambientaliste schierate in difesa del paesaggio e contro l'eolico selvaggio intervengono sull'art. 45 della manovra di Tremonti per contrastare il coro di critiche indiscriminate che ne ha accolto l'annuncio e per sostenerne il significato di fondo.

 

L'attuale congiuntura rende inderogabile un riordino e una rimodulazione di tutta la normativa a sostegno delle rinnovabili. Nelle more dell'emanazione di questa nuova normativa si auspica che il Governo blocchi ogni speculazione e imponga una ragionevole moratoria agli impianti eolici.

La normativa attuale accorda agli investitori nelle energie rinnovabili (principalmente eolico e biomasse) un privilegio che obbliga il Gestore Servizi Energetici (GSE) ad acquistare tutti i certificati verdi non assorbiti dalla domanda e che ha l'effetto di mantenerne alto il prezzo sul mercato. Quest'obbligo, introdotto dalla legge finanziaria del 2008, ha trasformato i certificati verdi da strumento che, attraverso il mercato, avrebbe dovuto ridurre al minimo i costi di incentivazione a carico degli utenti a sistema controllato in maniera tale da assicurare gli incentivi più alti d'Europa. 

Inoltre, i kWh considerati per il rilascio dei Certificati Verdi sono quelli previsti e non quelli a consuntivo, un meccanismo che assicura implicitamente cospicui finanziamenti senza interessi. A ciò si aggiunge il fatto che l'incentivo è erogato sulla base della produzione dell'impianto e non per l'energia effettivamente utilizzata dalla rete, una disposizione apparentemente ragionevole se non fosse che la scarsa prevedibilità della produzione eolica rende difficile al gestore della rete assorbirne tutti i quantitativi prodotti, a tutela della sicurezza della rete stessa.

Con simili privilegi, questo sistema ha favorito, particolarmente nel settore dell'eolico, speculazioni e infiltrazioni mafiose, documentate in decine di inchieste giudiziarie, ed ha determinato un'aggressione gravissima ai valori naturalistici, culturali, economici del paesaggio e al territorio protetto in tutta Italia, attraverso la sregolata installazione di pale eoliche persino dove il vento è scarso.

L'art. 45 della manovra si propone di abrogare questo privilegio e occorre darne atto al Ministro Tremonti: in tempi di crisi, mentre si chiedono sacrifici ai cittadini italiani, sarebbe moralmente inaccettabile mantenere una normativa che pesa per 600 milioni di euro all’anno sulle bollette degli utenti e favorisce la speculazione.

Tuttavia, il taglio imprevisto, oltre a minare in modo generalizzato il principio della certezza degli investimenti, potrebbe scoraggiare anche le altre fonti rinnovabili, mettendo a rischio l'impegno preso con l'Unione europea per il 2020. È ormai evidente che occorre un riordino complessivo della materia delle incentivazioni alle rinnovabili che tenga conto di tutte le esperienze fin qui maturate, del diverso potenziale di ogni tecnologia e di un accurato bilancio di costi e benefici per ogni impianto autorizzato. 

Ci auguriamo che questo sia anche il senso delle critiche all'art. 45 della manovra da parte del Sottosegretario Saglia e che non sia più ritardata l'emanazione di rigorose normative di riordino, comprensive di linee guida nazionali per la corretta installazione degli impianti ad energia rinnovabile solo là dove sia assicurata una sufficiente ventosità e dove non ne traggano detrimento i prioritari valori ambientali, naturalistici, culturali e economici legati al paesaggio .

Nel frattempo, anche alla luce dei recenti scandali, il problema non può più essere ignorato. Occorre fermare subito le speculazioni, o con l'art.45 (che segna comunque, al di là dei suoi limiti, una virtuosa inversione di tendenza), o con una moratoria che blocchi per il tempo necessario l'installazione di nuovi impianti eolici industriali.

 

Italia Nostra, Amici della Terra, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Comitato Nazionale del Paesaggio, Altura, Fare Verde, Comitato per la Bellezza, Associazione per la Wilderness, VAS - Verdi Ambiente e Società, Federazione nazionale Pro Natura.